Art. 2 
 
                        Modifica dell'art. 46 
             della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 
 
  1. All'art. 46 della  legge  regionale  14  maggio  2009,  n.  6  e
successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 2-bis e' aggiunto
il seguente: 
  "2-ter. Gli aiuti di cui al comma  1  sono  concessi  nel  rispetto
delle condizioni, dei limiti e dei massimali previsti dal Regolamento
(UE) n. 1407/2013 della  Commissione  del  18  dicembre  2013  e  dal
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 352  del
24  dicembre  2013,  per  le  imprese  operanti  nel  settore   della
produzione primaria di prodotti agricoli, e  dal  regolamento  UE  n.
717/2014 della Commissione  del  27  giugno  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 190 del 28  giugno  2014,
per   le   imprese   operanti   nel    settore    della    pesca    e
dell'acquacoltura.".