Art. 2 Modifica dell'art. 46 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 1. All'art. 46 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: "2-ter. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle condizioni, dei limiti e dei massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 352 del 24 dicembre 2013, per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, e dal regolamento UE n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 190 del 28 giugno 2014, per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.".