Art. 2 Atti di liberalita'. Inserimento dell'art. 24-ter nella legge regionale n. 3/2009. 1. Dopo l'art. 24-bis della legge regionale n. 3/2009 e' inserito il seguente: «Art. 24-ter (Atti di liberalita').- 1. Il consigliere o l'assessore regionale che intenda compiere atti di liberalita', ad esclusione delle donazioni, a favore di soggetti terzi o al fine di acquisire servizi connessi all'esercizio del mandato, puo' chiedere alla competente struttura del Consiglio regionale di fare da tramite per l'effettuazione della relativa trattenuta e del versamento.».