Art. 2 
 
Atti  di  liberalita'.  Inserimento  dell'art.  24-ter  nella   legge
  regionale n. 3/2009. 
 
  1. Dopo l'art. 24-bis della legge regionale n. 3/2009  e'  inserito
il seguente: 
  «Art.  24-ter  (Atti  di  liberalita').-  1.   Il   consigliere   o
l'assessore regionale che intenda compiere atti  di  liberalita',  ad
esclusione delle donazioni, a favore di soggetti terzi o al  fine  di
acquisire servizi connessi all'esercizio del mandato,  puo'  chiedere
alla competente struttura del Consiglio regionale di fare da  tramite
per l'effettuazione della relativa trattenuta e del versamento.».