Art. 12 Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2004 e disposizioni per la programmazione delle risorse per il fondo regionale per la montagna per l'anno 2016 1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 3-bis della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) e' abrogata. 2. Dopo il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 2 del 2004 e' aggiunto il seguente: «4-bis. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce, con proprio atto, le modalita' di concessione ed erogazione, nonche' le ipotesi e le modalita' dell'eventuale revoca, dei finanziamenti disponibili a titolo del fondo regionale per la montagna, di cui al comma 1.». 3. Limitatamente all'anno 2016, nelle more dell'approvazione del nuovo programma regionale per la montagna, le Unioni di Comuni comprendenti zone montane, ivi incluso il Nuovo Circondario imolese, in deroga a quanto previsto dall' art. 4 della legge regionale n. 2 del 2004, approvano esclusivamente, in coerenza con gli indirizzi del programma regionale per la montagna vigente, i programmi annuali operativi previsti dall' art. 6 della legge regionale n. 2 del 2004, e li trasmettono alla Provincia o alla Citta' Metropolitana di Bologna e alla Regione. In tale ambito, le norme di cui all' art. 6, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2004 si applicano avendo a riferimento, ai fini della verifica della coerenza, il programma regionale per la montagna in luogo dell'accordo-quadro.