Art. 12 
 
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2004 e  disposizioni  per  la
  programmazione delle risorse per il fondo regionale per la montagna
  per l'anno 2016 
 
  1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 3-bis della legge  regionale
20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) e' abrogata. 
  2. Dopo il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 2 del  2004
e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. La Giunta  regionale,  sentita  la  competente  Commissione
assembleare, definisce, con proprio atto, le modalita' di concessione
ed erogazione, nonche'  le  ipotesi  e  le  modalita'  dell'eventuale
revoca, dei finanziamenti disponibili a titolo  del  fondo  regionale
per la montagna, di cui al comma 1.». 
  3. Limitatamente all'anno 2016, nelle  more  dell'approvazione  del
nuovo programma regionale  per  la  montagna,  le  Unioni  di  Comuni
comprendenti zone montane, ivi incluso il Nuovo Circondario  imolese,
in deroga a quanto previsto dall' art. 4 della legge regionale  n.  2
del 2004, approvano esclusivamente, in coerenza con gli indirizzi del
programma regionale per la  montagna  vigente,  i  programmi  annuali
operativi previsti dall' art. 6 della legge regionale n. 2 del  2004,
e li trasmettono  alla  Provincia  o  alla  Citta'  Metropolitana  di
Bologna e alla Regione. In tale ambito, le norme di cui all' art.  6,
comma 2, della legge regionale n. 2 del 2004 si  applicano  avendo  a
riferimento, ai fini della  verifica  della  coerenza,  il  programma
regionale per la montagna in luogo dell'accordo-quadro.