Art. 13 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2004 
 
  1. Al comma 4 dell'art. 26 della legge regionale 28 luglio 2004, n.
17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art.  40  della
legge  regionale  15  novembre  2001,  n.  40  in   coincidenza   con
l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione
per  l'esercizio  finanziario  2004  e   del   bilancio   pluriennale
2004-2006. Primo provvedimento  generale  di  variazione)  le  parole
«secondo la tabella prevista al  medesimo  comma  e  fatto  salvo  il
mantenimento della  retribuzione  fissa  e  continuativa  in  essere,
assorbibile dai futuri aumenti contrattuali»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «secondo le modalita' definite dalla Giunta regionale». 
  2. Le modifiche apportate dal comma  1  decorrono  dall'entrata  in
vigore della presente legge e sono fatti salvi i diritti acquisiti.