Art. 13 Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2004 1. Al comma 4 dell'art. 26 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) le parole «secondo la tabella prevista al medesimo comma e fatto salvo il mantenimento della retribuzione fissa e continuativa in essere, assorbibile dai futuri aumenti contrattuali» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalita' definite dalla Giunta regionale». 2. Le modifiche apportate dal comma 1 decorrono dall'entrata in vigore della presente legge e sono fatti salvi i diritti acquisiti.