Art. 14 Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2004 1. All'art. 25-ter della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: «, ivi comprese le attivita' di verifica di cui al comma 1, lettera c): in tale ambito, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 25-quindecies, comma 1, l'organismo regionale di accreditamento svolge le funzioni di cui all'art. 6 della legge regionale n. 21 del 1984»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Gli accertamenti di cui al comma 2 vengono effettuati da ispettori qualificati e indipendenti, incaricati dall'organismo di accreditamento, scelti anche all'esterno della propria struttura organizzativa, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.»; c) la lettera d) del comma 4 e' sostituita dalla seguente: «d) le modalita' per la realizzazione delle attivita' di verifica della conformita' degli attestati di prestazione energetica da parte dell'organismo di accreditamento di cui al comma 2, nonche' i criteri da adottare per garantire la qualifica e l'indipendenza degli ispettori di cui al comma 2-bis. Il sistema di verifica e' organizzato sulla base di programmi annuali predisposti dall'organismo di accreditamento tenendo conto dei criteri di cui all'allegato II della Direttiva 2010/31/UE e nel rispetto degli indirizzi nazionali in materia. I programmi annuali di controllo sono approvati dalla competente direzione generale, e devono riportare: 1) il numero e la tipologia delle verifiche di cui e' prevista la realizzazione, nonche' le relative procedure; 2) le risorse organizzative e gestionali impiegate dall'organismo regionale di accreditamento per la realizzazione del programma e i relativi costi; 3) i risultati delle attivita' realizzate nell'ambito del precedente programma annuale e i relativi costi sostenuti;». d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Le attivita' di controllo sono realizzate nel rispetto del principio di equa ripartizione su tutti gli utenti interessati al servizio del relativo costo per la realizzazione delle verifiche; le attivita' di verifica possono essere realizzate anche su richiesta del proprietario, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile e, in tal caso, i relativi costi sono posti a carico dei richiedenti.»; e) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «I contributi sono versati direttamente all'organismo regionale di accreditamento, il quale provvedera' a rendicontare semestralmente alla Regione il numero di certificazioni energetiche rilasciate e l'ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza. I contributi acquisiti dall'organismo di accreditamento verranno riutilizzati dallo stesso per lo svolgimento delle attivita' di verifica di conformita' di cui al comma 4, lettera d), dei soggetti certificatori accreditati. La Regione, sulla base di quanto percepito dall'organismo regionale di accreditamento, provvedera' a riparametrare il contributo annuale, quantificato nel programma annuale di controllo, a favore dell'organismo di accreditamento per lo svolgimento delle funzioni necessarie ad assicurare il funzionamento del sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici di cui al comma 1.». 2. All'art. 25-sexies della legge regionale n. 26 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla fine del comma 2 sono aggiunte le parole: «che svolgono in tale ambito le funzioni di cui all'art. 6 della legge regionale n. 21 del 1984 ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 25-quindecies, commi 2, 3 e 4»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Le attivita' di cui al comma 2 vengono effettuate da ispettori qualificati e indipendenti, incaricati dalla Regione o dall'organismo di accreditamento incaricato, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.». 3. Dopo il comma 2 dell'art. 25 quindecies della legge regionale n. 26 del 2004 e' inserito il seguente: «2-bis. I soggetti obbligati che non provvedono all'installazione dei sistemi di misurazione di cui all'art. 25-quaterdecies sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 16, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le Direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).».