Art. 14 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2004 
 
  1. All'art. 25-ter della legge regionale 23 dicembre  2004,  n.  26
(Disciplina della programmazione  energetica  territoriale  ed  altre
disposizioni in  materia  di  energia)  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole:  «,  ivi
comprese le attivita' di verifica di cui al comma 1, lettera  c):  in
tale ambito, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui  all'art.
25-quindecies,  comma  1,  l'organismo  regionale  di  accreditamento
svolge le funzioni di cui all'art. 6 della legge regionale n. 21  del
1984»; 
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Gli accertamenti di cui al comma 2  vengono  effettuati  da
ispettori qualificati e indipendenti,  incaricati  dall'organismo  di
accreditamento, scelti  anche  all'esterno  della  propria  struttura
organizzativa, ai  quali  viene  attribuita  la  funzione  di  agente
accertatore. Gli agenti devono essere forniti di  apposito  documento
di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento  dei
compiti loro attribuiti.»; 
    c) la lettera d) del comma 4 e' sostituita dalla seguente: 
  «d) le modalita' per la realizzazione delle attivita'  di  verifica
della conformita' degli attestati di prestazione energetica da  parte
dell'organismo di accreditamento di cui al comma 2, nonche' i criteri
da  adottare  per  garantire  la  qualifica  e  l'indipendenza  degli
ispettori  di  cui  al  comma  2-bis.  Il  sistema  di  verifica   e'
organizzato   sulla   base   di   programmi    annuali    predisposti
dall'organismo di accreditamento tenendo conto  dei  criteri  di  cui
all'allegato II della  Direttiva  2010/31/UE  e  nel  rispetto  degli
indirizzi nazionali in materia. I programmi annuali di controllo sono
approvati dalla competente direzione generale, e devono riportare: 
  1) il numero e la tipologia delle verifiche di cui e'  prevista  la
realizzazione, nonche' le relative procedure; 
  2) le risorse organizzative e gestionali  impiegate  dall'organismo
regionale di accreditamento per la realizzazione del  programma  e  i
relativi costi; 
  3)  i  risultati  delle  attivita'   realizzate   nell'ambito   del
precedente programma annuale e i relativi costi sostenuti;». 
    d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Le attivita' di controllo sono realizzate nel rispetto  del
principio di equa ripartizione su tutti  gli  utenti  interessati  al
servizio del relativo costo per la realizzazione delle verifiche;  le
attivita' di verifica possono essere realizzate  anche  su  richiesta
del proprietario, dell'acquirente o del conduttore  dell'immobile  e,
in tal caso, i relativi costi sono posti a carico dei richiedenti.»; 
    e) al comma 7 il secondo e  terzo  periodo  sono  sostituiti  dai
seguenti:  «I  contributi  sono  versati  direttamente  all'organismo
regionale di accreditamento,  il  quale  provvedera'  a  rendicontare
semestralmente alla Regione il numero di  certificazioni  energetiche
rilasciate e l'ammontare complessivo dei contributi incassati  e  dei
costi sostenuti nel periodo di  competenza.  I  contributi  acquisiti
dall'organismo di accreditamento verranno riutilizzati  dallo  stesso
per lo svolgimento delle attivita' di verifica di conformita' di  cui
al comma 4, lettera d), dei soggetti  certificatori  accreditati.  La
Regione, sulla base di quanto percepito dall'organismo  regionale  di
accreditamento, provvedera' a riparametrare  il  contributo  annuale,
quantificato  nel  programma   annuale   di   controllo,   a   favore
dell'organismo di accreditamento per lo  svolgimento  delle  funzioni
necessarie  ad   assicurare   il   funzionamento   del   sistema   di
certificazione della prestazione energetica degli edifici di  cui  al
comma 1.». 
  2. All'art. 25-sexies della legge regionale n.  26  del  2004  sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) alla fine del comma 2 sono aggiunte le parole: «che svolgono  in
tale ambito le funzioni di cui all'art. 6 della legge regionale n. 21
del 1984 ai fini della irrogazione delle  sanzioni  di  cui  all'art.
25-quindecies, commi 2, 3 e 4»; 
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Le attivita' di  cui  al  comma  2  vengono  effettuate  da
ispettori qualificati e  indipendenti,  incaricati  dalla  Regione  o
dall'organismo  di  accreditamento   incaricato,   ai   quali   viene
attribuita la funzione  di  agente  accertatore.  Gli  agenti  devono
essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti
l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.». 
  3. Dopo il comma 2 dell'art. 25 quindecies della legge regionale n.
26 del 2004 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. I soggetti obbligati che non  provvedono  all'installazione
dei sistemi di  misurazione  di  cui  all'art.  25-quaterdecies  sono
soggetti alle sanzioni di cui all'art.  16,  commi  6,  7  e  8,  del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della Direttiva
2012/27/UE sull'efficienza  energetica,  che  modifica  le  Direttive
2009/125/CE  e  2010/30/UE  e  abroga  le   Direttive   2004/8/CE   e
2006/32/CE).».