Art. 15 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 19 della  legge  regionale  1°  agosto
2005,  n.  17  (Norme  per  la  promozione  dell'occupazione,   della
qualita',  sicurezza  e  regolarita'  del  lavoro)  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «4-bis.  Il  programma  regionale  individua  gli  obiettivi  e  le
priorita' relative in particolare a erogazione di misure di  politica
attive del lavoro, contributi e incentivi alle imprese  per  favorire
l'inserimento, il reinserimento e la permanenza nei luoghi di  lavoro
nonche' l'adattamento per abbattere barriere all'accesso,  contributi
a sostegno  del  lavoro  autonomo  e  autoimprenditoria  per  persone
disabili, indennita' di tirocinio, sostegno alle  associazioni  delle
famiglie delle persone con disabilita' e interventi per  favorire  la
mobilita' casa - lavoro. 
  4-ter. Il programma regionale determina inoltre: 
  a) le modalita' per la concessione ed erogazione delle risorse  del
fondo regionale disabili; 
  b) gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi e
assegnazioni; 
  c) i soggetti  beneficiari,  in  relazione  ai  singoli  ambiti  di
intervento.».