Art. 15 Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005 1. Dopo il comma 4 dell'art. 19 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualita', sicurezza e regolarita' del lavoro) sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Il programma regionale individua gli obiettivi e le priorita' relative in particolare a erogazione di misure di politica attive del lavoro, contributi e incentivi alle imprese per favorire l'inserimento, il reinserimento e la permanenza nei luoghi di lavoro nonche' l'adattamento per abbattere barriere all'accesso, contributi a sostegno del lavoro autonomo e autoimprenditoria per persone disabili, indennita' di tirocinio, sostegno alle associazioni delle famiglie delle persone con disabilita' e interventi per favorire la mobilita' casa - lavoro. 4-ter. Il programma regionale determina inoltre: a) le modalita' per la concessione ed erogazione delle risorse del fondo regionale disabili; b) gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi e assegnazioni; c) i soggetti beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di intervento.».