Art. 16 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2013 
 
  1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 4 luglio 2013, n.  5  (Norme
per il contrasto, la prevenzione,  la  riduzione  del  rischio  della
dipendenza   dal   gioco   d'azzardo   patologico,   nonche'    delle
problematiche e delle patologie correlate) e'  inserito  il  seguente
articolo: 
  «Art.   5-bis   (Assistenza   tecnica,   coordinamento,    supporto
consulenziale). - 1.  La  Regione  realizza  funzioni  di  assistenza
tecnica, giuridica, consulenziale e progettuale agli Enti  Locali  in
riferimento alla disciplina ed alle autorizzazioni relative alle sale
giochi di cui all'art. 1, comma  2,  con  particolare  riguardo  agli
orari di apertura, ai requisiti architettonici, strutturali,  edilizi
e  dimensionali,   alle   previsioni   degli   orari   di   apertura,
all'ubicazione,  al  fine  di  sostenere  l'adozione   di   soluzioni
strettamente coerenti con le finalita' dell'art. 1,  comma  1  e  con
l'obiettivo di tutela della salute pubblica dai rischi di  diffusione
di forme di dipendenza dal gioco.». 
  2. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 5 del 2013 e' inserito il
seguente articolo: 
  «Art. 7-bis (Priorita' e premialita'). - 1. In coerenza con  quanto
previsto all'art. 2, comma 1,  lettera  f),  per  la  concessione  di
contributi,  finanziamenti,   agevolazioni   e   facilitazioni   agli
esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli  privati  e
di altri luoghi deputati all'intrattenimento  costituisce  condizione
di priorita' e premialita' la disponibilita' del marchio dell'art. 7. 
  2. Rientrano nel comma  1  tutte  le  agevolazioni,  gli  incentivi
finanziari e i contributi previsti da normativa regionale o sostenuti
con fondi regionali o ricondotti alla programmazione regionale. 
  3.  La  Giunta  regionale  con  proprio  atto,  entro  120   giorni
dall'entrata in vigore della legge regionale  di  stabilita'  per  il
2016, sentita la competente Commissione assembleare ed  acquisito  il
parere del CAL di cui alla legge regionale  9  ottobre  2009,  n.  13
(Istituzione del Consiglio  delle  autonomie  locali),  approva,  nei
limiti  delle  possibilita'  della  legislazione  vigente,  specifica
direttiva per l'attuazione dei commi 1 e 2.».