Art. 17 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014 
 
  1. Dopo l'art. 8 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6  (Legge
quadro per la parita' e  contro  le  discriminazioni  di  genere)  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 8-bis (Interventi regionali e a sostegno delle iniziative  di
enti locali, associazioni di promozione  sociale,  organizzazioni  di
volontariato e  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale
(ONLUS)). - 1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui  all'art.
2 la Regione Emilia-Romagna promuove, concorre  ad  attuare  e  attua
direttamente   manifestazioni,   iniziative,   progetti    formativi,
divulgativi e  di  approfondimento,  studi  e  ricerche,  volti  alla
promozione e al conseguimento delle pari opportunita' e al  contrasto
alle discriminazioni ed alla violenza di genere. 
  2. La Regione Emilia-Romagna interviene mediante la concessione  di
contributi  a  sostegno  di  iniziative,  progetti  e  manifestazioni
proposte dagli enti locali, in forma  singola  o  associata,  per  la
promozione ed il conseguimento  delle  pari  opportunita'  e  per  il
contrasto alle discriminazioni ed alla violenza di genere. 
  3. La Regione Emilia-Romagna interviene mediante la concessione  di
contributi  a  sostegno  di  iniziative,  progetti  e  manifestazioni
proposte   dalle   associazioni   di   promozione   sociale,    dalle
organizzazioni di volontariato e dalle ONLUS il cui  statuto  o  atto
costitutivo prevede, anche alternativamente: 
  a) la diffusione e l'attuazione del principio di pari  opportunita'
fra donna e uomo; 
  b) la promozione e la valorizzazione della condizione femminile; 
  c)  la  prevenzione  ed   il   contrasto   di   ogni   violenza   e
discriminazione sessista. 
  4. Per accedere ai contributi regionali i soggetti di cui al  comma
3 devono essere iscritti rispettivamente nel registro regionale delle
associazioni di promozione sociale, di cui  alla  legge  regionale  9
dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle  associazioni
di promozione sociale. Abrogazione  della  legge  regionale  7  marzo
1995,  n.  10  (Norme  per  la   promozione   e   la   valorizzazione
dell'associazionismo)), nel registro regionale  delle  organizzazioni
di volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005,  n.  12
(Norme per la valorizzazione delle  organizzazioni  di  volontariato.
Abrogazione della legge regionale 2  settembre  1996,  n.  37  (Nuove
norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991,  n.  266  -
legge quadro sul volontariato. Abrogazione della legge  regionale  31
maggio 1993, n. 26)), nell'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'art.
11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460  (Riordino  della
disciplina  tributaria   degli   enti   non   commerciali   e   delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale). 
  5. La Giunta regionale individua i criteri e le  modalita'  per  la
concessione dei contributi e per l'attuazione delle iniziative di cui
al presente articolo, considerando prioritariamente gli interventi di
cui agli articoli 22, 23 e 24.».