Art. 17 Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014 1. Dopo l'art. 8 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parita' e contro le discriminazioni di genere) e' inserito il seguente: «Art. 8-bis (Interventi regionali e a sostegno delle iniziative di enti locali, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)). - 1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 2 la Regione Emilia-Romagna promuove, concorre ad attuare e attua direttamente manifestazioni, iniziative, progetti formativi, divulgativi e di approfondimento, studi e ricerche, volti alla promozione e al conseguimento delle pari opportunita' e al contrasto alle discriminazioni ed alla violenza di genere. 2. La Regione Emilia-Romagna interviene mediante la concessione di contributi a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni proposte dagli enti locali, in forma singola o associata, per la promozione ed il conseguimento delle pari opportunita' e per il contrasto alle discriminazioni ed alla violenza di genere. 3. La Regione Emilia-Romagna interviene mediante la concessione di contributi a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni proposte dalle associazioni di promozione sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle ONLUS il cui statuto o atto costitutivo prevede, anche alternativamente: a) la diffusione e l'attuazione del principio di pari opportunita' fra donna e uomo; b) la promozione e la valorizzazione della condizione femminile; c) la prevenzione ed il contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista. 4. Per accedere ai contributi regionali i soggetti di cui al comma 3 devono essere iscritti rispettivamente nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26)), nell'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale). 5. La Giunta regionale individua i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi e per l'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo, considerando prioritariamente gli interventi di cui agli articoli 22, 23 e 24.».