Art. 18 Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2015 1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 (Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti) e' sostituito dal seguente: «2. La realizzazione delle microaree familiari di cui al comma 1, lettera b), e' disciplinata da un programma comunale, il quale individua, tra l'altro, le aree del territorio comunale idonee alla loro localizzazione, al di fuori degli ambiti di cui agli articoli A-2, A-3 bis, A-13, A-14 e A-15 dell'allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). L'approvazione del programma e' subordinata a verifica di assoggettabilita' ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), non comporta la variazione della classificazione urbanistica delle aree in cui sono realizzate le microaree e il mutamento della destinazione d'uso delle unita' immobiliari esistenti eventualmente utilizzate.».