Art. 18 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2015 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 16 luglio 2015,  n.
11 (Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti) e' sostituito  dal
seguente: 
  «2. La realizzazione delle microaree familiari di cui al  comma  1,
lettera b), e'  disciplinata  da  un  programma  comunale,  il  quale
individua, tra l'altro, le aree del territorio comunale  idonee  alla
loro localizzazione, al di fuori degli ambiti di  cui  agli  articoli
A-2, A-3 bis, A-13, A-14 e A-15 dell'allegato alla legge regionale 24
marzo 2000, n. 20 (Disciplina  generale  sulla  tutela  e  l'uso  del
territorio). L'approvazione del programma e' subordinata  a  verifica
di assoggettabilita' ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),  non  comporta  la
variazione della classificazione urbanistica delle aree in  cui  sono
realizzate le microaree e il mutamento della destinazione d'uso delle
unita' immobiliari esistenti eventualmente utilizzate.».