Art. 19 
 
Modifiche  alla  legge  regionale  n.  13  del  2015  in  materia  di
                     procedimenti amministrativi 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 69 della  legge  regionale  30  luglio
2015, n. 13 (Riforma del sistema di  governo  regionale  e  locale  e
disposizioni su Citta' metropolitana di Bologna, Province,  Comuni  e
loro Unioni) e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. La Citta' metropolitana di Bologna e le Province concludono
i procedimenti per i quali la Regione,  alla  data  del  31  dicembre
2015, ha gia' assegnato alle  medesime  amministrazioni  le  relative
risorse finanziarie. A tal fine una quota  del  personale  regionale,
dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e  l'energia  o
dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la  protezione
civile puo' essere utilizzato dalla Citta' metropolitana di Bologna e
dalle Province sulla base di convenzioni tra gli enti interessati.».