Art. 19 Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015 in materia di procedimenti amministrativi 1. Dopo il comma 3 dell'art. 69 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Citta' metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) e' aggiunto il seguente: «3-bis. La Citta' metropolitana di Bologna e le Province concludono i procedimenti per i quali la Regione, alla data del 31 dicembre 2015, ha gia' assegnato alle medesime amministrazioni le relative risorse finanziarie. A tal fine una quota del personale regionale, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia o dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile puo' essere utilizzato dalla Citta' metropolitana di Bologna e dalle Province sulla base di convenzioni tra gli enti interessati.».