Art. 2 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 19 del 1976 
 
  1. Il primo comma dell'art. 10  della  legge  regionale  27  aprile
1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale
dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione
e delega di funzioni amministrative) e' sostituito dal seguente: 
  «1. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalita'  di
presentazione della documentazione inerente le opere portuali ammesse
a finanziamento.». 
  2. I commi secondo, terzo e nono dell'art. 10 della legge regionale
n. 19 del 1976 sono abrogati.