Art. 2 Modifiche alla legge regionale n. 19 del 1976 1. Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative) e' sostituito dal seguente: «1. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalita' di presentazione della documentazione inerente le opere portuali ammesse a finanziamento.». 2. I commi secondo, terzo e nono dell'art. 10 della legge regionale n. 19 del 1976 sono abrogati.