Art. 20 
 
Disposizioni transitorie per la gestione dei siti della  Rete  Natura
  2000 e delle valutazioni di incidenza ambientale 
 
  1. Per i territori esterni alle aree  naturali  protette,  ai  fini
della prima attuazione dell'art. 18, comma 2, della  legge  regionale
n. 13 del 2015, dal 1° gennaio 2016, nelle more del trasferimento  di
specifiche  risorse  finanziarie  e   strumentali   ai   nuovi   enti
destinatari, si applicano le norme del presente articolo. 
  2. La Regione esercita le funzioni di gestione dei siti della  Rete
Natura 2000, di cui all'art. 18, comma 2,  lettera  b),  della  legge
regionale n.  13  del  2015,  sentiti  i  Comuni  e  le  loro  Unioni
interessate. 
  3.  Le  funzioni  di  valutazione  di  incidenza  dei  progetti   e
interventi di cui all'art. 18,  comma  2,  lettera  e),  della  legge
regionale n. 13 del 2015, qualora non  siano  gia'  state  trasferite
all'Ente di gestione  per  i  parchi  e  la  biodiversita'  ai  sensi
dell'art. 40, comma 6, della legge regionale 23 dicembre 2011, n.  24
(Riorganizzazione del sistema regionale delle  aree  protette  e  dei
siti della Rete Natura 2000), sono esercitate come segue: 
  a) la Regione effettua la valutazione  dei  progetti  e  interventi
approvati dalla Provincia; 
  b) il Comune continua ad effettuare la  valutazione  dei  piani  di
competenza comunale,  nonche'  dei  progetti  e  interventi  da  esso
approvati. 
  4. Per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo
la Regione puo' avvalersi dell'Agenzia regionale per la  prevenzione,
l'ambiente e l'energia (ARPAE).