Art. 20 Disposizioni transitorie per la gestione dei siti della Rete Natura 2000 e delle valutazioni di incidenza ambientale 1. Per i territori esterni alle aree naturali protette, ai fini della prima attuazione dell'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2015, dal 1° gennaio 2016, nelle more del trasferimento di specifiche risorse finanziarie e strumentali ai nuovi enti destinatari, si applicano le norme del presente articolo. 2. La Regione esercita le funzioni di gestione dei siti della Rete Natura 2000, di cui all'art. 18, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 13 del 2015, sentiti i Comuni e le loro Unioni interessate. 3. Le funzioni di valutazione di incidenza dei progetti e interventi di cui all'art. 18, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 13 del 2015, qualora non siano gia' state trasferite all'Ente di gestione per i parchi e la biodiversita' ai sensi dell'art. 40, comma 6, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000), sono esercitate come segue: a) la Regione effettua la valutazione dei progetti e interventi approvati dalla Provincia; b) il Comune continua ad effettuare la valutazione dei piani di competenza comunale, nonche' dei progetti e interventi da esso approvati. 4. Per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo la Regione puo' avvalersi dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).