Art. 21 
 
Modifiche in materia di turismo alla legge regionale n. 13 del 2015 e
                 alla legge regionale n. 7 del 1998 
 
  1. La lettera c) del comma 3 dell'art. 47 della legge regionale  30
luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale
e disposizioni su Citta' metropolitana di Bologna, Province, Comuni e
loro Unioni) e' abrogata. 
  2. La lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della  legge  regionale  4
marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per
la promozione e la commercializzazione turistica - Abrogazione  delle
leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio  1994,  n.  22,  25
ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della  legge  regionale  9
agosto 1993, n. 28) e' abrogata.