Art. 21 Modifiche in materia di turismo alla legge regionale n. 13 del 2015 e alla legge regionale n. 7 del 1998 1. La lettera c) del comma 3 dell'art. 47 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Citta' metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) e' abrogata. 2. La lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28) e' abrogata.