Art. 22 
 
           Disposizioni in materia di polizia provinciale 
 
  1. Il personale addetto all'esercizio  delle  funzioni  di  polizia
provinciale rimane assegnato alla Citta' metropolitana di  Bologna  e
alle Province in relazione alle funzioni loro attribuite dalla  legge
7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dalla  legge  regionale
n. 13 del 2015. 
  2. Le funzioni di vigilanza gia' svolte dalla polizia provinciale e
affidate alla Regione, nonche' alle sue  agenzie  strumentali,  dalla
legge regionale n. 13 del 2015 sono esercitate  dal  personale  della
Citta' metropolitana di  Bologna  e  delle  Province  sulla  base  di
apposite convenzioni.