Art. 22 Disposizioni in materia di polizia provinciale 1. Il personale addetto all'esercizio delle funzioni di polizia provinciale rimane assegnato alla Citta' metropolitana di Bologna e alle Province in relazione alle funzioni loro attribuite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dalla legge regionale n. 13 del 2015. 2. Le funzioni di vigilanza gia' svolte dalla polizia provinciale e affidate alla Regione, nonche' alle sue agenzie strumentali, dalla legge regionale n. 13 del 2015 sono esercitate dal personale della Citta' metropolitana di Bologna e delle Province sulla base di apposite convenzioni.