Art. 23 
 
Assegnazione dei fondi regionali di cui alla legge regionale n. 1 del
                                2000 
 
  1. In coerenza con quanto stabilito dall'art. 65,  comma  2,  della
legge regionale n. 13 del 2015,  fino  alla  riforma  organica  della
legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in  materia  di  servizi
educativi per la prima infanzia), le risorse regionali e  statali  di
cui alla legge regionale n. 1  del  2000  sono  assegnati  agli  enti
locali e loro forme associative.