Art. 23 Assegnazione dei fondi regionali di cui alla legge regionale n. 1 del 2000 1. In coerenza con quanto stabilito dall'art. 65, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2015, fino alla riforma organica della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), le risorse regionali e statali di cui alla legge regionale n. 1 del 2000 sono assegnati agli enti locali e loro forme associative.