Art. 24 
 
Proroga di termini e disposizioni in materia di  demanio  idrico  per
              istanze di occupazione del demanio idrico 
 
  1. Il termine previsto dall'art. 43, comma 2, della legge regionale
20 dicembre 2013, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'art. 40 della  legge  regionale  15  novembre  2011,  n.  40  in
coincidenza con  l'approvazione  del  bilancio  di  previsione  della
Regione  Emilia-Romagna  per  l'esercizio  finanziario  2014  e   del
bilancio pluriennale 2014 - 2016), e' prorogato al 30 giugno 2016. 
  2. Il termine per la presentazione delle domande di  rinnovo  delle
concessioni di risorsa idrica in scadenza  il  31  dicembre  2015  e'
prorogato al 30 giugno 2016. Anche nel periodo intercorrente  tra  il
31 dicembre  2015  e  la  data  di  presentazione  della  domanda  si
producono gli effetti di cui all'art. 27, comma  8,  del  regolamento
regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina  del
procedimento di concessione di acqua pubblica). 
  3. In considerazione della finalizzazione al  servizio  pubblico  e
alla necessita' di  garantirne  la  continuita',  le  derivazioni  di
risorsa idrica relative al servizio idrico integrato facenti capo  ai
soggetti di cui all'art. 42 del regolamento regionale n. 41 del  2001
che  non  risultano   adeguate   alle   disposizioni   del   medesimo
regolamento, possono continuare dietro presentazione  di  domanda  di
concessione  e  della  corresponsione  di  quanto  dovuto  per  l'uso
pregresso della risorsa per  cinque  annualita'  oltre  a  quella  in
corso, entro sessanta  giorni  dalla  richiesta  di  regolarizzazione
effettuata  dall'amministrazione  a  seguito  di  ricognizione,  fino
all'esito del procedimento istruttorio relativo alla domanda e con le
eventuali    prescrizioni    necessarie    dettate     dall'autorita'
amministrativa.