Art. 24 Proroga di termini e disposizioni in materia di demanio idrico per istanze di occupazione del demanio idrico 1. Il termine previsto dall'art. 43, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014 - 2016), e' prorogato al 30 giugno 2016. 2. Il termine per la presentazione delle domande di rinnovo delle concessioni di risorsa idrica in scadenza il 31 dicembre 2015 e' prorogato al 30 giugno 2016. Anche nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2015 e la data di presentazione della domanda si producono gli effetti di cui all'art. 27, comma 8, del regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica). 3. In considerazione della finalizzazione al servizio pubblico e alla necessita' di garantirne la continuita', le derivazioni di risorsa idrica relative al servizio idrico integrato facenti capo ai soggetti di cui all'art. 42 del regolamento regionale n. 41 del 2001 che non risultano adeguate alle disposizioni del medesimo regolamento, possono continuare dietro presentazione di domanda di concessione e della corresponsione di quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa per cinque annualita' oltre a quella in corso, entro sessanta giorni dalla richiesta di regolarizzazione effettuata dall'amministrazione a seguito di ricognizione, fino all'esito del procedimento istruttorio relativo alla domanda e con le eventuali prescrizioni necessarie dettate dall'autorita' amministrativa.