Art. 3 Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1990 1. Dopo il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 28 (Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in Emilia-Romagna) e' inserito il seguente: «5-bis. La Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni assembleari, approva i criteri per stabilire ulteriori casi di rimozione del vincolo alberghiero.». 2. Il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 28 del 1990 e' abrogato.