Art. 3 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1990 
 
  1. Dopo il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 9 aprile 1990,
n. 28 (Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive
in Emilia-Romagna) e' inserito il seguente: 
  «5-bis.  La  Giunta  regionale,  previo  parere  delle   competenti
Commissioni assembleari, approva i criteri  per  stabilire  ulteriori
casi di rimozione del vincolo alberghiero.». 
  2. Il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 28 del  1990  e'
abrogato.