Art. 4 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 37 del 1994 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 22 agosto 1994,  n.
37 (Norme in materia di promozione culturale) la parola  «indennita'»
e' sostituita dalla seguente: «identita'». 
  2. L'art. 3 della legge regionale n. 37 del 1994 e' sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 3 (Programma pluriennale degli interventi). - 1.  L'Assemblea
legislativa regionale approva, su proposta della Giunta, il programma
pluriennale, di norma triennale, in materia di  promozione  culturale
il quale  individua  le  priorita'  e  le  strategie  dell'intervento
regionale nel settore. 
  2. Il programma pluriennale definisce in particolare: 
  a) gli obiettivi generali da perseguire in relazione  alle  diverse
tipologie di intervento, i criteri e gli indicatori per  la  verifica
del loro raggiungimento, gli  ambiti  di  intervento  e  le  relative
tipologie di contributi; 
  b) i  soggetti  beneficiari  in  relazione  ai  singoli  ambiti  di
intervento; 
  c) le risorse finanziarie per la realizzazione degli  obiettivi  da
perseguire. 
  3. La Giunta regionale, sulla base  degli  obiettivi  definiti  dal
programma pluriennale, approva i criteri di concessione,  erogazione,
revoca  dei  contributi  e  le  modalita'  di   presentazione   delle
domande.». 
  3. Il comma 2 dell'art. 4-bis della legge regionale n. 37 del  1994
e' sostituito dal seguente: 
  «2.  La  Regione  contribuisce   altresi'   alla   costituzione   o
all'integrazione della dotazione patrimoniale di organismi pubblici e
privati operanti nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 1.». 
  4. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n.
37 del 1994 la  parola  «triennale»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«pluriennale». 
  5. La rubrica dell'art. 6 della legge regionale n. 37 del  1994  e'
sostituita dalla  seguente:  «Interventi  a  sostegno  di  iniziative
culturali promosse dai Comuni o dalle Unioni di Comuni». 
  6. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 37 del  1994  la
parola «triennale» e' sostituita da «pluriennale». 
  7. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 37 del  1994  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. La Giunta regionale provvede all'assegnazione dei contributi di
cui alla presente legge, sulla base di quanto stabilito  al  comma  3
dell'art. 3.». 
  8. I commi 6 e 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 37  del  1994
sono abrogati. 
  9. L'art. 10 della legge regionale n. 37 del 1994 e' abrogato.