Art. 4 Modifiche alla legge regionale n. 37 del 1994 1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale) la parola «indennita'» e' sostituita dalla seguente: «identita'». 2. L'art. 3 della legge regionale n. 37 del 1994 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Programma pluriennale degli interventi). - 1. L'Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di promozione culturale il quale individua le priorita' e le strategie dell'intervento regionale nel settore. 2. Il programma pluriennale definisce in particolare: a) gli obiettivi generali da perseguire in relazione alle diverse tipologie di intervento, i criteri e gli indicatori per la verifica del loro raggiungimento, gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi; b) i soggetti beneficiari in relazione ai singoli ambiti di intervento; c) le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi da perseguire. 3. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi definiti dal programma pluriennale, approva i criteri di concessione, erogazione, revoca dei contributi e le modalita' di presentazione delle domande.». 3. Il comma 2 dell'art. 4-bis della legge regionale n. 37 del 1994 e' sostituito dal seguente: «2. La Regione contribuisce altresi' alla costituzione o all'integrazione della dotazione patrimoniale di organismi pubblici e privati operanti nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 1.». 4. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 37 del 1994 la parola «triennale» e' sostituita dalla seguente: «pluriennale». 5. La rubrica dell'art. 6 della legge regionale n. 37 del 1994 e' sostituita dalla seguente: «Interventi a sostegno di iniziative culturali promosse dai Comuni o dalle Unioni di Comuni». 6. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 37 del 1994 la parola «triennale» e' sostituita da «pluriennale». 7. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 37 del 1994 e' sostituito dal seguente: «1. La Giunta regionale provvede all'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, sulla base di quanto stabilito al comma 3 dell'art. 3.». 8. I commi 6 e 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 37 del 1994 sono abrogati. 9. L'art. 10 della legge regionale n. 37 del 1994 e' abrogato.