Art. 5 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 3 legge regionale 10 dicembre 1997,  n.  41
(Interventi nel settore del commercio  per  la  valorizzazione  e  la
qualificazione  delle  imprese  minori   della   rete   distributiva.
Abrogazione  della  legge  regionale  7  dicembre  1994,  n.  49)  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. I consorzi e le cooperative di cui al comma 1  sono  costituiti
da  esercenti  il  commercio  all'ingrosso,  al  dettaglio,  su  aree
pubbliche,  la  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  e   altri
operatori dei settori commercio, turismo e servizi, nonche' di  altri
settori economici.». 
  2. La lettera e) del comma 1 dell'art. 5 della legge  regionale  n.
41 del 1997 e' sostituita dalla seguente: 
  «e) le cooperative e i consorzi fidi  costituiti  da  esercenti  il
commercio  all'ingrosso  o  al  dettaglio  su  aree   pubbliche,   la
somministrazione di alimenti e  bevande  o  da  altri  operatori  dei
settori commercio,  turismo  e  servizi,  nonche'  di  altri  settori
economici, costituitisi al fine di dare attuazione agli interventi di
cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b);». 
  3. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 41 del  1997  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. Le cooperative e i consorzi fidi di cui al comma 1, lettera e),
per accedere ai contributi  previsti  dalla  presente  legge,  devono
essere composti da almeno cinquanta imprese appartenenti  ai  settori
commercio, somministrazione di alimenti e bevande, servizi.». 
  4. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 41 del  1997  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Le cooperative di garanzia  ed  i  consorzi  fidi  assegnano  i
contributi di cui all'art. 7 a favore delle imprese dei  settori  del
commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi
che, utilizzando finanziamenti  assistiti  in  parte  dalla  garanzia
della cooperativa o del consorzio,  realizzano  programmi  che  anche
disgiuntamente prevedono: 
  a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione  e
l'ampliamento  dei  locali  adibiti  o   da   adibire   all'esercizio
dell'attivita' d'impresa e l'acquisizione delle relative aree; 
  b) l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento  delle  attrezzature,
degli impianti e degli arredi necessari per l'esercizio e l'attivita'
di impresa, ivi compresi i mezzi  di  trasporto  ad  uso  esterno  od
interno.».