Art. 6 Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999 1. Dopo la lettera b-bis) del comma 2 dell'art. 167 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) e' inserita la seguente: «b-ter) Interventi di costruzione e manutenzione delle infrastrutture ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale oggetto di cofinanziamento da parte di organismi di diritto pubblico o soggetti privati, da disciplinare mediante convenzione.». 2. Il comma 3-bis dell'art. 167 della legge regionale n. 3 del 1999 e' sostituito dal seguente: «3-bis. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettere b-bis) e b-ter), sono assegnate dalla Giunta regionale alla Citta' metropolitana di Bologna e alle Province secondo quanto stabilito nei relativi accordi e convenzioni.».