Art. 6 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999 
 
  1. Dopo la lettera b-bis) del comma 2  dell'art.  167  della  legge
regionale 21 aprile 1999, n.  3  (Riforma  del  sistema  regionale  e
locale) e' inserita la seguente: 
    «b-ter)  Interventi   di   costruzione   e   manutenzione   delle
infrastrutture ricadenti sulla rete  viaria  di  interesse  regionale
oggetto di cofinanziamento da parte di organismi di diritto  pubblico
o soggetti privati, da disciplinare mediante convenzione.». 
  2. Il comma 3-bis dell'art. 167 della legge regionale n. 3 del 1999
e' sostituito dal seguente: 
  «3-bis. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettere b-bis)
e  b-ter),  sono  assegnate  dalla  Giunta  regionale   alla   Citta'
metropolitana di Bologna e alle Province secondo quanto stabilito nei
relativi accordi e convenzioni.».