Art. 7 Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1999 1. L'art. 5 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo) e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Programma regionale). - 1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di spettacolo dal vivo. La Giunta nella predisposizione della proposta tiene conto anche delle indicazioni fornite dal Comitato scientifico di cui all'art. 6, dal Consiglio delle Autonomie locali e dalle associazioni di categoria. 2. Il programma pluriennale in particolare prevede: a) le finalita' generali e le priorita' tra le diverse tipologie di intervento; b) gli obiettivi e i criteri per la definizione delle convenzioni e degli accordi; c) gli indirizzi per la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati che operano nel settore dello spettacolo dal vivo; d) gli indirizzi per la valutazione degli interventi regionali e le modalita' di attuazione degli interventi diretti di cui all'art. 8; e) gli obiettivi da perseguire e gli indirizzi per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 9. 3. La Regione, in attuazione del programma pluriennale, stabilisce le quote di fondi da destinare ad interventi ovvero a contributi regionali, come previsto agli articoli 7, 8 e 9.». 2. L'art. 7 della legge regionale n. 13 del 1999 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Convenzioni, accordi e contributi). - 1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi del programma pluriennale, favorisce la realizzazione delle attivita' di cui all'art. 4, comma 1, aventi ad oggetto iniziative di rilievo regionale, con le modalita' di cui al presente articolo. 2. La Regione puo' stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie. Le convenzioni indicano: a) le attivita' e i progetti da realizzare; b) oneri a carico dei firmatari; c) l'arco temporale e le modalita' di attuazione. 3. La Regione puo' concludere accordi con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Gli accordi indicano: a) le attivita' e i progetti da realizzare; b) i soggetti attuatori; c) la ripartizione delle spese tra gli enti sottoscrittori; d) le modalita' di attuazione, anche ricorrendo alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990. 4. La Regione puo' concedere contributi a favore di soggetti pubblici e privati, che operano nel settore dello spettacolo dal vivo. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma triennale, approva le misure, i criteri di concessione, erogazione e revoca dei contributi e le modalita' di presentazione delle domande.». 3. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 13 del 1999 e' sostituito dal seguente: «2. I contributi di cui all'art. 4, comma 2, possono essere concessi in conto capitale e in conto interessi in forma attualizzata.».