Art. 7 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1999 
 
  1. L'art. 5 della legge regionale 5 luglio 1999, n.  13  (Norme  in
materia di spettacolo) e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  5  (Programma  regionale).  -  1.  L'Assemblea   legislativa
approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma
triennale, in  materia  di  spettacolo  dal  vivo.  La  Giunta  nella
predisposizione della proposta tiene conto  anche  delle  indicazioni
fornite dal Comitato scientifico di cui  all'art.  6,  dal  Consiglio
delle Autonomie locali e dalle associazioni di categoria. 
  2. Il programma pluriennale in particolare prevede: 
  a) le finalita' generali e le priorita' tra le diverse tipologie di
intervento; 
  b) gli obiettivi e i criteri per la definizione delle convenzioni e
degli accordi; 
  c) gli indirizzi per la  concessione  di  contributi  a  favore  di
soggetti pubblici e privati che operano nel settore dello  spettacolo
dal vivo; 
  d) gli indirizzi per la valutazione degli interventi regionali e le
modalita' di attuazione degli interventi diretti di cui all'art. 8; 
  e) gli obiettivi da perseguire e  gli  indirizzi  per  l'attuazione
degli interventi di cui all'art. 9. 
  3. La Regione, in attuazione del programma pluriennale,  stabilisce
le quote di fondi da destinare  ad  interventi  ovvero  a  contributi
regionali, come previsto agli articoli 7, 8 e 9.». 
  2. L'art. 7 della legge regionale n. 13 del 1999 e' sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 7 (Convenzioni, accordi e contributi). - 1. La  Regione,  nel
rispetto degli obiettivi e degli indirizzi del programma pluriennale,
favorisce la realizzazione delle attivita' di cui all'art.  4,  comma
1,  aventi  ad  oggetto  iniziative  di  rilievo  regionale,  con  le
modalita' di cui al presente articolo. 
  2. La Regione puo' stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con
soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive  e
finanziarie. Le convenzioni indicano: 
  a) le attivita' e i progetti da realizzare; 
  b) oneri a carico dei firmatari; 
  c) l'arco temporale e le modalita' di attuazione. 
  3. La  Regione  puo'  concludere  accordi  con  le  amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto  1990,  n.  241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  di  diritto
di accesso ai documenti amministrativi). Gli accordi indicano: 
  a) le attivita' e i progetti da realizzare; 
  b) i soggetti attuatori; 
  c) la ripartizione delle spese tra gli enti sottoscrittori; 
  d) le modalita' di attuazione, anche ricorrendo alla conferenza  di
servizi  di  cui  agli  articoli  14,  14-bis,  14-ter,  14-quater  e
14-quinquies della legge n. 241 del 1990. 
  4. La Regione  puo'  concedere  contributi  a  favore  di  soggetti
pubblici e privati, che operano  nel  settore  dello  spettacolo  dal
vivo. La Giunta regionale, sulla base degli  indirizzi  definiti  dal
programma triennale, approva le misure,  i  criteri  di  concessione,
erogazione e revoca dei contributi e le  modalita'  di  presentazione
delle domande.». 
  3. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 13 del  1999  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. I contributi  di  cui  all'art.  4,  comma  2,  possono  essere
concessi  in  conto  capitale  e  in   conto   interessi   in   forma
attualizzata.».