Art. 8 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2000 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge  regionale  25  febbraio
2000,  n.  12  (Ordinamento  del  sistema  fieristico  regionale)  e'
aggiunto il seguente: 
  «3-bis. La lettera c) del comma 1  non  si  applica  alle  societa'
quotate nei mercati regolamentati  e  nei  sistemi  multilaterali  di
negoziazione.». 
  2. Dopo il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 12 del 2000
e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Le lettere b) e d)  del  comma  3  non  si  applicano  alle
societa'  quotate   nei   mercati   regolamentati   e   nei   sistemi
multilaterali di negoziazione.».