Art. 8 Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2000 1. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale) e' aggiunto il seguente: «3-bis. La lettera c) del comma 1 non si applica alle societa' quotate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione.». 2. Dopo il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 12 del 2000 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Le lettere b) e d) del comma 3 non si applicano alle societa' quotate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione.».