(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 
                    n. 341 del 29 dicembre 2015) 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
    (Omissis).  
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 9 del 2002 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 31 maggio 2002,  n.
9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia
di demanio marittimo e di zone di mare territoriale), dopo la lettera
c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) autorizzazione  all'esercizio  di
impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza  superiore  ad
un chilometro dalla costa, ferme restando le funzioni di controllo di
competenza  delle  autorita'  sanitarie  ed  in  applicazione   delle
disposizioni comunitarie e statali;». 
  2. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 9 del 2002, dopo
la lettera e-bis) e' aggiunta la seguente: «e-ter)  disciplina  degli
usi  del  demanio  marittimo  anche  mediante  ordinanze  di  polizia
amministrativa, in applicazione delle direttive previste dai commi  2
e 4». 
  3. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 9  del  2002  e'
sostituito dal seguente: 
      «2. Entro  centottanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge, la Giunta regionale, sentite in seduta  congiunta  la
Commissione competente e la Commissione Bilancio, Affari generali  ed
istituzionali, approva le  direttive  vincolanti  per  la  disciplina
degli usi del demanio marittimo con finalita'  turistico  ricreative.
Dette direttive sono approvate previo parere delle strutture tecniche
regionali competenti in materia di difesa  della  costa,  degli  enti
locali interessati, della  competente  autorita'  marittima  e  delle
associazioni regionali di categoria appartenenti alle  organizzazioni
sindacali   piu'   rappresentative   nel   settore   turistico    dei
concessionari  demaniali  marittimi,   nonche'   delle   associazioni
regionali  della  pesca  e  dell'acquacoltura,   delle   associazioni
ambientaliste e degli enti parco territorialmente interessati.» 
  4. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 9  del  2002  e'
sostituito dal seguente: 
    «5. Le funzioni amministrative relative  ai  beni  oggetto  della
presente  legge  non  espressamente  mantenute  dalla  Regione   sono
attribuite ai Comuni competenti per territorio.».