Art. 2 
 
      Modifiche all'art. 3, della legge regionale n. 9 del 2002 
 
  1. L'art. 3 della legge regionale n. 9 del 2002 e'  sostituito  dal
seguente: 
 
                               Art. 3. 
 
                        (Funzioni dei Comuni) 
 
  1. La Regione, sentiti i Comuni costieri e  gli  enti  interessati,
esercita le funzioni amministrative relative  al  rilascio,  rinnovo,
modificazione e revoca  delle  concessioni  delle  aree  del  demanio
marittimo e di zone di mare territoriale per le attivita'  di  pesca,
acquacoltura e  attivita'  produttive  correlate  alla  tutela  delle
risorse alieutiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1,
lettere c) e d). 
  2. I Comuni approvano, con le procedure di cui  all'art.  33  della
legge regionale 24 marzo  2000,  n.  20  (Disciplina  generale  sulla
tutela e l'uso del  territorio)  ed  in  conformita'  alle  direttive
regionali di cui all'art. 2, comma 2, della presente legge, il  Piano
dell'arenile che approvato  con  le  medesime  procedure  costituisce
parte integrante  del  Regolamento  urbanistico  ed  edilizio  (RUE),
avente ad oggetto la regolamentazione dell'uso e delle trasformazioni
dell'arenile e delle costruzioni esistenti, nonche'  l'individuazione
delle dotazioni delle aree  per  servizi  pubblici  e  per  tutte  le
attrezzature necessarie per l'attivita' turistica. 
  3. Sono altresi' attribuite ai Comuni, che le esercitano  in  forma
singola o associata, le seguenti funzioni amministrative: 
    a)  rilascio,  rinnovo,  modificazione  e  revoca,  in  relazione
all'art. 42 del regio decreto 30 marzo 1942,  n.  327  (Codice  della
Navigazione),  delle  concessioni  demaniali  marittime  a  finalita'
turistico-ricreative ricadenti nel territorio comunale; 
    b) pulizia degli arenili; 
    c) rilascio, rinnovo, modificazione e  revoca  delle  concessioni
inerenti i porti di interesse regionale e subregionale,  fatte  salve
le competenze di cui all' articolo 2, comma 1, lettera e-bis),  della
presente legge; 
    d) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni  e
dei nullaosta per l'esercizio  del  commercio  nelle  aree  demaniali
marittime ricadenti  nel  territorio  comunale  e  definizione  delle
modalita' e condizioni per l'accesso alle aree predette; 
    e)  rilascio,  rinnovo,  modificazione,  decadenza  o  revoca  di
autorizzazioni sull'arenile. 
  4. I Comuni curano l'aggiornamento dell'elenco delle concessioni di
propria competenza, comunicando i dati in via telematica alla Regione
e trasmettono ad essa, ogni anno, una relazione sull'esercizio  delle
funzioni   amministrative   attribuite   con   riferimento   all'anno
precedente. 
  5. Il Comune puo' riservare a se  stesso,  per  fini  di  interesse
pubblico, aree del demanio marittimo, nel rispetto  delle  norme  del
codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione. 
  6. Qualora il  Comune  intenda  utilizzare  le  predette  aree  per
finalita' diverse  da  quelle  indicate  nel  comma  5,  la  relativa
concessione e' rilasciata dalla RegioneĀ».