Art. 5 
 
      Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 9 del 2002 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 9  del  2002  e'
sostituito dal seguente: 
    «1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima  disciplinate
dal Codice della navigazione  e  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del Codice della Navigazione), le funzioni di  vigilanza
sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo e delle zone
di mare territoriale, nonche' l'applicazione delle relative  sanzioni
amministrative,  sono  esercitate  dalla   Regione   e   dai   Comuni
nell'ambito delle rispettive competenze.» 
    2. Ai commi 2 e 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 9 del 2002
le parole «le Province» sono soppresse. 
    3. Il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 9 del 2002  e'
sostituito dal seguente: 
    «4. La Regione o  i  Comuni  competenti  esercitano  le  funzioni
previste dall' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29
giugno 1949, n. 631 (Approvazione del regolamento per la  navigazione
interna).»