Art. 5 Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 9 del 2002 1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 9 del 2002 e' sostituito dal seguente: «1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della navigazione e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione), le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale, nonche' l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono esercitate dalla Regione e dai Comuni nell'ambito delle rispettive competenze.» 2. Ai commi 2 e 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 9 del 2002 le parole «le Province» sono soppresse. 3. Il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 9 del 2002 e' sostituito dal seguente: «4. La Regione o i Comuni competenti esercitano le funzioni previste dall' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1949, n. 631 (Approvazione del regolamento per la navigazione interna).»