Art. 8 
 
   Inserimento dell'art. 9-bis nella legge regionale n. 9 del 2002 
 
  1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 9 del 2002 e' inserito il
seguente: 
 
                             «Art. 9-bis 
(Cabina  di  regia   per   il   distretto   turistico   della   costa
                         emiliano-romagnola) 
 
  1. La Regione Emilia-Romagna assume il principio del  coordinamento
fra  le  istituzioni  pubbliche   coinvolte   nell'attuazione   della
normativa in materia di Distretto turistico balneare come  necessario
presupposto  per  gli  interventi  di  semplificazione  normativa  ed
amministrativa ad esso correlati. 
  2. E' istituita una  Cabina  di  regia,  quale  organo  consultivo,
avente la funzione di individuare semplificazioni normative ed  altre
norme di  agevolazione  amministrativa  strettamente  correlate  alle
specifiche esigenze dei  Comuni  del  Distretto  turistico  balneare,
istituito con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo  del  17  gennaio  2014  (Istituzione  del
Distretto turistico  balneare  della  costa  emiliano-romagnola).  La
Cabina puo'  altresi'  proporre  misure  di  carattere  organizzativo
finalizzate   a   migliorare   l'efficienza   delle   amministrazioni
coinvolte. 
  3. La Cabina di regia propone alla Giunta regionale le  innovazioni
normative  di  cui  al  comma  2  al  fine  della  loro  verifica   e
sperimentazione, anche nella prospettiva di un eventuale allargamento
ad altre zone del territorio regionale. 
  4.  La  Cabina  di  regia  e'  composta  dall'Assessore   regionale
competente in materia di turismo,  che  la  presiede,  dall'Assessore
regionale  competente  in   materia   di   affari   istituzionali   e
legislativi,  dall'Assessore  regionale  competente  in  materia   di
attivita' produttive, dall'Assessore regionale competente in  materia
di edilizia ed urbanistica, dall'Assessore  regionale  competente  in
materia di sicurezza territoriale, nonche' dai sindaci dei Comuni del
distretto   e   dalle   associazioni   di   categoria    maggiormente
rappresentative  a  livello  regionale.  I  prefetti  delle  province
costiere dell'Emilia-Romagna, sottoscrittori dei protocolli  d'intesa
preliminari all'istituzione del distretto  turistico  balneare,  sono
invitati permanenti. 
  5.  La  Giunta  regionale,  su  proposta  della  Cabina  di  regia,
individua: 
    a)  un  nucleo  tecnico,  composto  da  dirigenti  e   funzionari
regionali  e  delle  altre  amministrazioni  coinvolte   a   supporto
dell'istruttoria e dell'elaborazione delle proposte di cui  al  comma
2; 
    b) una sede di confronto congiunto con  le  rappresentanze  delle
categorie  economiche  e  sociali,  nonche'  con  le   organizzazioni
sindacali, del territorio costiero. 
  6. La legge regionale,  a  garanzia  della  certezza  dei  rapporti
giuridici  e  della  coerenza  con  le  altre  azioni  regionali   di
semplificazione, disciplina gli ambiti di applicazione  delle  misure
procedi-mentali   ed   agevolative   costituenti   attuazione   delle
previsioni connesse al Distretto turistico balneare, fatta  salva  la
disciplina dello Stato nelle materie di propria competenza. 
  7. La partecipazione ai  lavori  della  Cabina  di  regia  e  degli
organismi di cui al comma 5  non  comporta  a  carico  della  Regione
Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa.».