Art. 9 Inserimento dell'art. 9 ter nella legge regionale n. 9 del 2002 1. Dopo l' articolo 9 bis della legge regionale n. 9 del 2002 e' inserito il seguente: Art. 9-ter (Clausola valutativa) 1. L'assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione della legge, che fornisca informazioni su: a) le attivita' svolte; b) le concessioni adottate; c) le attivita' di consultazione e confronto; d) le attivita' di cui agli articoli 3, 6, 7, 7 bis. 2. Le strutture competenti della Giunta, delle Agenzie e degli enti regionali competenti per l'attuazione della presente legge si raccordano per la migliore valutazione della presente legge da parte dell'Assemblea legislativa.