Art. 9 
 
   Inserimento dell'art. 9 ter nella legge regionale n. 9 del 2002 
 
  1. Dopo l' articolo 9 bis della legge regionale n. 9  del  2002  e'
inserito il seguente: 
 
                             Art. 9-ter 
                        (Clausola valutativa) 
 
  1. L'assemblea legislativa esercita  il  controllo  sull'attuazione
della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.  A  tal  fine,
con  cadenza  triennale,  la   Giunta   presenta   alla   commissione
assembleare competente una relazione sull'attuazione della legge, che
fornisca informazioni su: 
    a) le attivita' svolte; 
    b) le concessioni adottate; 
    c) le attivita' di consultazione e confronto; 
    d) le attivita' di cui agli articoli 3, 6, 7, 7 bis. 
  2. Le strutture competenti della Giunta, delle Agenzie e degli enti
regionali  competenti  per  l'attuazione  della  presente  legge   si
raccordano per la migliore valutazione della presente legge da  parte
dell'Assemblea legislativa.