Art. 19 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di  programmazione
in materia di recupero  e  riequilibrio  della  fascia  costiera,  la
struttura regionale  competente  effettua  il  monitoraggio  a  scala
regionale sull'evoluzione della linea di riva e  sulla  morfologia  e
sedimentologia della spiaggia emersa e sommersa. 
  2. La struttura regionale competente svolge altresi'  le  attivita'
di  monitoraggio  finalizzate  alla  realizzazione,  manutenzione   e
gestione delle opere di difesa della costa e degli  abitati  costieri
di propria competenza.