(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 57 del 29 dicembre 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione; Visto l'articolo 4 dello Statuto; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); Visto l'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183); Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112); Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); Vista la legge regionale 14 settembre 2015, n. 66 (Disposizione per l'anno 2015 sul documento preliminare al bilancio e alla legge di stabilita'. Modifiche alla l.r. 1/2015); Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 4 dicembre 2015; Considerato quanto segue: 1. A partire dal 2015, in forza del decreto legislativo 118/2011 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione approva un corpo normativo collegato alla legge di stabilita', con il quale possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio; 2. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa "Centomila orti in Toscana", di cui al Programma di Governo per la X legislatura approvato con risoluzione 30 giugno 2015, n. 1, si intende contribuire alla realizzazione di orti urbani intesi come centro organizzato di aggregazione e di scambio culturale fra persone di tutte le eta' e posti in aree ad elevato livello di urbanizzazione. E' necessario sperimentare, in collaborazione con alcune amministrazioni locali che nel corso degli anni hanno gia' maturato esperienze in materia, un modello di orto urbano e promuoverne, successivamente, la realizzazione sul territorio regionale, prevedendo anche il coinvolgimento di Ente terre regionali toscane; 3. L'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 66/2014, convertito dalla legge 89/2014 stabilisce che "Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente". L'ordinamento regionale e' gia' adeguato a tale previsione con riferimento agli emolumenti determinati dalla Regione stessa, ma e' necessaria un'integrazione normativa al fine di prevenire l'eventuale superamento del limite per effetto di meccanismi di cumulo; 4. L'attuale situazione di crisi economico-sociale rende necessari ulteriori interventi tesi ad assicurare un sostegno concreto alle persone che vivono particolari situazioni di disagio, suscettibili di aggravarne le difficolta' finanziarie. In particolare sono necessari interventi di sostegno connessi alla presenza di minori disabili, consistenti nell'erogazione di un contributo finanziario annuale; 5. E' opportuno modificare l'articolo 23 della l.r. 65/2014, che prevede forme di incentivazione per favorire la redazione dei piani strutturali intercomunali per i comuni che non sono obbligati all'esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, consentendo anche ai comuni obbligati all'esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale di accedere alle misure regionali dirette ad incentivare la redazione dei piani strutturali intercomunali; 6. E' opportuno rafforzare e supportare le capacita' di analisi e di iniziativa della Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa (CRPM), cui la Regione Toscana e' associata, con un contributo straordinario per l'anno 2016 in coerenza con quanto previsto dallo statuto della CRPM; 7. Nell'ambito di una complessiva razionalizzazione dell'impiego delle risorse regionali che si riflette anche sugli stanziamenti per la manutenzione della viabilita', e' necessario ottimizzare e migliorare l'efficacia della spesa per la manutenzione ed il pronto intervento relativi alle strade regionali; 8. Al fine di contribuire al finanziamento delle convenzioni previste dall'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 per incentivare lo svolgimento dei compiti della polizia provinciale anche in materia di vigilanza faunistico venatoria, e' necessario prevedere la destinazione di apposite risorse nell'ambito della legge regionale 2 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); 9. In attesa della definizione dei rapporti disciplinati dalla l.r. 22/2015, e' necessario assicurare immediata operativita' dall'inizio del 2016 ad alcune disposizioni che disciplinano situazioni impreviste che richiedono un intervento indifferibile e urgente da parte della Regione o compiti di polizia idraulica, di pronto intervento, di gestione e manutenzione delle opere idrauliche, di servizio di vigilanza e di piena; 10. Si ritiene necessario, in considerazione del carattere recessivo della programmazione regionale settoriale, eliminare l'obbligo di allegare alla legge di stabilita' il prospetto riepilogativo delle previsioni finanziarie di piani e programmi, inserendo tali dati nella nota integrativa al bilancio, disciplinata dal d.lgs 118/2011 solo nei suoi contenuti minimi; 11. E' opportuna una serie di interventi a favore della citta' di Pisa, ripartendo le risorse fra l'Universita' degli studi di Pisa e il comune e subordinandone l'erogazione alla sottoscrizione di accordi per dettagliare tempi e modalita' attuative dell'opera finanziata, per il completamento della cittadella galileiana e per dare soluzione al grave problema della chiusura del palazzo "La Sapienza"; 12. Al fine di rafforzare l'azione di potenziamento della piattaforma logistica toscana e' previsto il concorso finanziario alla realizzazione degli interventi previsti nel piano regolatore portuale del porto di Piombino; 13. E' opportuno procedere alla predisposizione dei progetti relativi ad importanti infrastrutture viarie e all'estensione della tramvia della piana fiorentina; 14. E' necessario assicurare una forma di sostegno all'assistenza legale per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato con il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 (Disposizioni urgenti per il settore creditizio); 15. In assenza di disposizioni nazionali in vigore per l'annualita' 2015, appare necessario chiarire che il livello delle risorse destinate al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita', da effettuarsi a consuntivo nell'anno 2016, resta inalterato a seguito delle uscite del personale delle categorie e dirigenziale realizzate nell'anno 2015; 16. L'articolo 1, comma 7 della l.r. 22/2015 prevede che al riordino delle funzioni in materia di mercato del lavoro si provveda con successiva legge; 17. Il decreto legislativo 150/2015 ha dato avvio al processo di trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di mercato del lavoro, definendo agli articoli 11 e 18 le funzioni e i compiti di competenza delle stesse e prevedendo all'articolo 11 che tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ogni regione venga sottoscritta una convenzione finalizzata a regolare i rispettivi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e che le regioni garantiscano la funzionalita' dei centri per l'impiego; 18. l'articolo 1, comma 427 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilita' 2015"), allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, prevede la possibilita' di avvalimento, da parte delle regioni, del personale delle province e delle citta' metropolitane attraverso apposite convenzioni; 19. In data 5 novembre 2015, e' stata sottoscritta tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Toscana la convenzione sui servizi per l'impiego di cui al punto 17. L'articolo 2 di tale convenzione prevede la possibilita' di sottoscrivere apposite convenzioni tra la Regione e le province e la Citta' metropolitana di Firenze per disciplinare i criteri e le modalita' di utilizzo del personale impiegato nei servizi per l'impiego, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato; 20. Al fine di garantire la continuita' dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro e' pertanto necessario dare disposizioni di prima attuazione al decreto legislativo 150/2015, aventi validita' per il triennio 2016 - 2018, subordinatamente al rinnovo della convenzione relativamente all'utilizzo delle risorse umane e strumentali delle province e della Citta' metropolitana di Firenze, necessarie per l'esercizio della funzione e rinviare a successiva legge la revisione delle norme della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro in materia di mercato del lavoro); 21. Al fine di evitare un'impugnazione governativa e' opportuno abrogare la legge regionale 14 settembre 2015, n. 66 (Disposizione per l'anno 2015 sul documento preliminare al bilancio e alla legge di stabilita'. Modifiche alla l.r. 1/2015), il cui ambito temporale di applicazione era limitato all'anno 2015 e che ha gia' esaurito i suoi effetti; 22. Di non accogliere il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015, in quanto la richiesta integrazione si porrebbe in contrasto con la normativa nazionale che finalizza i proventi derivanti dalla vigilanza sulle strade regionali alla manutenzione delle medesime e solo di esse; 23. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Centomila orti in Toscana 1. La Regione, in collaborazione con i Comuni di Firenze, Bagno a Ripoli, Siena, Livorno, Grosseto e Lucca, definisce e sperimenta un modello di orto urbano da diffondere sul territorio regionale, nella cui gestione sono coinvolte prioritariamente strutture associative costituite da giovani. 2. La Regione concede ai comuni contributi per la realizzazione di orti urbani secondo il modello di cui al comma 1. 3. Le modalita' e la durata della sperimentazione, nonche' le modalita' operative per l'erogazione dei contributi, sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale. 4. Le attivita' di cui ai commi 1 e 3, sono svolte con il supporto tecnico di Ente terre regionali toscane. 5. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 3, e' autorizzata la spesa di euro 950.000,00 per l'anno 2016 e di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018. 6. All'onere di spesa di cui al comma 5, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualita' 2016, 2017 e 2018 secondo la seguente articolazione per importi e per anno: anno 2016: euro 850.000,00 Titolo 2 "Spese in conto capitale"; euro 100.000,00 Titolo 1 "Spese correnti"; anno 2017: euro 900.000,00 Titolo 2 "Spese in conto capitale"; euro 100.000,00 Titolo 1 "Spese correnti". anno 2018: euro 900.000,00 Titolo 2 "Spese in conto capitale"; euro 100.000,00 Titolo 1 "Spese correnti".