(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
             Regione Toscana n. 57 del 29 dicembre 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 119, commi
primo e secondo, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 4 dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
  Visto l'articolo 2, comma  11,  lettera  a),  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini  nonche'  misure  di
rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del  settore  bancario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti
per  il  perseguimento  di  obiettivi  di   razionalizzazione   nelle
pubbliche  amministrazioni),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
  Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
  Visto  il  decreto  legislativo   14   settembre   2015,   n.   150
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,  comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183); 
  Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli
enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei
compiti in materia  di  urbanistica  e  pianificazione  territoriale,
protezione della natura e dell'ambiente, tutela  dell'ambiente  dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse  idriche  e  difesa  del
suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche,  viabilita'  e
trasporti conferite alla Regione dal  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112); 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n.  65  (Norme  per  il
governo del territorio); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
"Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali  32/2002,
67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); 
  Vista la legge regionale 14 settembre 2015, n. 66 (Disposizione per
l'anno 2015 sul documento preliminare al bilancio  e  alla  legge  di
stabilita'. Modifiche alla l.r. 1/2015); 
  Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella
seduta del 4 dicembre 2015; 
  Considerato quanto segue: 
    1. A partire dal 2015, in forza del decreto legislativo  118/2011
come modificato dal  decreto  legislativo  10  agosto  2014,  n.  126
(Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  23
giugno  2011,  n.   118,   recante   disposizioni   in   materia   di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione  approva
un corpo normativo collegato alla legge di stabilita', con  il  quale
possono essere disposte  modifiche  ed  integrazioni  a  disposizioni
legislative regionali aventi riflessi sul bilancio; 
    2. Ai fini dell'attuazione  dell'iniziativa  "Centomila  orti  in
Toscana", di cui  al  Programma  di  Governo  per  la  X  legislatura
approvato  con  risoluzione  30  giugno  2015,  n.  1,   si   intende
contribuire alla realizzazione di  orti  urbani  intesi  come  centro
organizzato di aggregazione e di scambio  culturale  fra  persone  di
tutte le eta' e posti in aree ad elevato livello  di  urbanizzazione.
E'   necessario   sperimentare,   in   collaborazione   con    alcune
amministrazioni locali che nel corso degli anni hanno  gia'  maturato
esperienze in materia, un  modello  di  orto  urbano  e  promuoverne,
successivamente,   la   realizzazione   sul   territorio   regionale,
prevedendo anche il coinvolgimento di Ente terre regionali toscane; 
    3. L'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 66/2014,  convertito
dalla legge 89/2014 stabilisce che "Le regioni provvedono ad adeguare
i propri ordinamenti al nuovo  limite  retributivo  di  euro  240.000
annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e  degli
oneri fiscali a carico del dipendente".  L'ordinamento  regionale  e'
gia' adeguato a  tale  previsione  con  riferimento  agli  emolumenti
determinati dalla Regione stessa, ma  e'  necessaria  un'integrazione
normativa al fine di prevenire l'eventuale superamento del limite per
effetto di meccanismi di cumulo; 
    4.  L'attuale  situazione  di   crisi   economico-sociale   rende
necessari  ulteriori  interventi  tesi  ad  assicurare  un   sostegno
concreto alle persone che vivono particolari situazioni  di  disagio,
suscettibili di aggravarne le difficolta' finanziarie. In particolare
sono necessari interventi  di  sostegno  connessi  alla  presenza  di
minori  disabili,  consistenti  nell'erogazione  di   un   contributo
finanziario annuale; 
    5. E' opportuno modificare l'articolo 23 della l.r. 65/2014,  che
prevede forme di incentivazione per favorire la redazione  dei  piani
strutturali  intercomunali  per  i  comuni  che  non  sono  obbligati
all'esercizio associato della  funzione  fondamentale  relativa  alla
pianificazione  urbanistica   ed   edilizia   di   ambito   comunale,
consentendo anche ai comuni obbligati all'esercizio  associato  della
funzione fondamentale relativa  alla  pianificazione  urbanistica  ed
edilizia di ambito comunale di accedere alle misure regionali dirette
ad incentivare la redazione dei piani strutturali intercomunali; 
    6. E' opportuno rafforzare e supportare le capacita' di analisi e
di iniziativa della Conferenza delle  regioni  periferiche  marittime
d'Europa  (CRPM),  cui  la  Regione  Toscana  e'  associata,  con  un
contributo straordinario per  l'anno  2016  in  coerenza  con  quanto
previsto dallo statuto della CRPM; 
    7. Nell'ambito di una complessiva razionalizzazione  dell'impiego
delle risorse regionali che si riflette anche sugli stanziamenti  per
la  manutenzione  della  viabilita',  e'  necessario  ottimizzare   e
migliorare l'efficacia della spesa per la manutenzione ed  il  pronto
intervento relativi alle strade regionali; 
    8. Al fine di  contribuire  al  finanziamento  delle  convenzioni
previste dall'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 per incentivare
lo svolgimento dei compiti della polizia provinciale anche in materia
di  vigilanza  faunistico  venatoria,  e'  necessario  prevedere   la
destinazione di apposite risorse nell'ambito della legge regionale  2
gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Norme per la protezione della fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il
prelievo venatorio); 
    9. In attesa della definizione dei  rapporti  disciplinati  dalla
l.r.  22/2015,  e'  necessario  assicurare   immediata   operativita'
dall'inizio  del  2016  ad  alcune  disposizioni   che   disciplinano
situazioni impreviste che richiedono un  intervento  indifferibile  e
urgente da parte della Regione o compiti  di  polizia  idraulica,  di
pronto intervento, di gestione e manutenzione delle opere idrauliche,
di servizio di vigilanza e di piena; 
    10.  Si  ritiene  necessario,  in  considerazione  del  carattere
recessivo  della  programmazione  regionale   settoriale,   eliminare
l'obbligo  di  allegare  alla  legge  di  stabilita'   il   prospetto
riepilogativo delle previsioni  finanziarie  di  piani  e  programmi,
inserendo tali dati nella nota integrativa al bilancio,  disciplinata
dal d.lgs 118/2011 solo nei suoi contenuti minimi; 
    11. E' opportuna una serie di interventi a favore della citta' di
Pisa, ripartendo le risorse fra l'Universita' degli studi di  Pisa  e
il  comune  e  subordinandone  l'erogazione  alla  sottoscrizione  di
accordi  per  dettagliare  tempi  e  modalita'  attuative  dell'opera
finanziata, per il completamento della cittadella  galileiana  e  per
dare soluzione al grave  problema  della  chiusura  del  palazzo  "La
Sapienza"; 
    12.  Al  fine  di  rafforzare  l'azione  di  potenziamento  della
piattaforma logistica toscana e'  previsto  il  concorso  finanziario
alla realizzazione degli interventi  previsti  nel  piano  regolatore
portuale del porto di Piombino; 
    13. E' opportuno  procedere  alla  predisposizione  dei  progetti
relativi ad importanti infrastrutture viarie e  all'estensione  della
tramvia della piana fiorentina; 
    14. E' necessario assicurare una forma di sostegno all'assistenza
legale per gli obbligazionisti toscani danneggiati  dalle  situazioni
di crisi in cui sono incorsi gli  istituti  bancari  interessati  dal
riordino operato con  il  decreto-legge  22  novembre  2015,  n.  183
(Disposizioni urgenti per il settore creditizio); 
    15.  In  assenza  di  disposizioni  nazionali   in   vigore   per
l'annualita' 2015, appare necessario chiarire che  il  livello  delle
risorse destinate al finanziamento del  fondo  per  le  politiche  di
sviluppo delle risorse umane e per la produttivita', da effettuarsi a
consuntivo nell'anno 2016, resta inalterato a  seguito  delle  uscite
del personale delle categorie  e  dirigenziale  realizzate  nell'anno
2015; 
    16. L'articolo 1, comma 7  della  l.r.  22/2015  prevede  che  al
riordino delle funzioni in materia di mercato del lavoro si  provveda
con successiva legge; 
    17. Il decreto legislativo 150/2015 ha dato avvio al processo  di
trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di  mercato  del
lavoro, definendo agli articoli 11 e 18 le funzioni e  i  compiti  di
competenza delle stesse e  prevedendo  all'articolo  11  che  tra  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ogni  regione  venga
sottoscritta una convenzione  finalizzata  a  regolare  i  rispettivi
rapporti e obblighi in relazione alla gestione  dei  servizi  per  il
lavoro e delle politiche attive e  che  le  regioni  garantiscano  la
funzionalita' dei centri per l'impiego; 
    18. l'articolo 1, comma 427 della legge 23 dicembre 2014, n.  190
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato "Legge di stabilita' 2015"), allo scopo di consentire  il
regolare  funzionamento  dei  servizi  per  l'impiego,   prevede   la
possibilita' di avvalimento, da parte delle  regioni,  del  personale
delle province  e  delle  citta'  metropolitane  attraverso  apposite
convenzioni; 
    19. In data  5  novembre  2015,  e'  stata  sottoscritta  tra  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la  Regione  Toscana
la convenzione  sui  servizi  per  l'impiego  di  cui  al  punto  17.
L'articolo  2  di  tale  convenzione  prevede  la   possibilita'   di
sottoscrivere apposite convenzioni tra la Regione e le province e  la
Citta' metropolitana di Firenze  per  disciplinare  i  criteri  e  le
modalita'  di  utilizzo  del  personale  impiegato  nei  servizi  per
l'impiego, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato; 
    20. Al fine di garantire la continuita' dei servizi per il lavoro
e delle politiche attive  del  lavoro  e'  pertanto  necessario  dare
disposizioni di prima attuazione  al  decreto  legislativo  150/2015,
aventi validita' per il triennio 2016  -  2018,  subordinatamente  al
rinnovo della convenzione relativamente  all'utilizzo  delle  risorse
umane e strumentali delle province e della  Citta'  metropolitana  di
Firenze, necessarie per  l'esercizio  della  funzione  e  rinviare  a
successiva legge la revisione delle norme della  legge  regionale  26
luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana
in  materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,   formazione
professionale e lavoro in materia di mercato del lavoro); 
    21. Al fine di evitare un'impugnazione governativa  e'  opportuno
abrogare la legge regionale 14 settembre 2015,  n.  66  (Disposizione
per l'anno 2015 sul documento preliminare al bilancio e alla legge di
stabilita'. Modifiche alla l.r. 1/2015), il cui ambito  temporale  di
applicazione era limitato all'anno 2015 e che ha gia' esaurito i suoi
effetti; 
    22. Di non accogliere il parere  del  Consiglio  delle  autonomie
locali, espresso nella seduta del  4  dicembre  2015,  in  quanto  la
richiesta integrazione si porrebbe  in  contrasto  con  la  normativa
nazionale che finalizza i proventi derivanti  dalla  vigilanza  sulle
strade regionali alla manutenzione delle medesime e solo di esse; 
    23. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua  entrata
in vigore  il  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  sul
Bollettino ufficiale della Regione Toscana; 
Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
                      Centomila orti in Toscana 
 
  1. La Regione, in collaborazione con i Comuni di Firenze,  Bagno  a
Ripoli, Siena, Livorno, Grosseto e Lucca, definisce e  sperimenta  un
modello di orto urbano da diffondere sul territorio regionale,  nella
cui gestione sono coinvolte  prioritariamente  strutture  associative
costituite da giovani. 
  2. La Regione concede ai comuni contributi per la realizzazione  di
orti urbani secondo il modello di cui al comma 1. 
  3. Le modalita' e  la  durata  della  sperimentazione,  nonche'  le
modalita'   operative   per   l'erogazione   dei   contributi,   sono
disciplinati con deliberazione della Giunta regionale. 
  4. Le attivita' di cui ai commi 1 e 3, sono svolte con il  supporto
tecnico di Ente terre regionali toscane. 
  5. Per  l'attuazione  di  quanto  previsto  ai  commi  1  e  3,  e'
autorizzata la spesa di euro 950.000,00 per l'anno  2016  e  di  euro
1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018. 
  6. All'onere di spesa di cui al comma  5,  si  fa  fronte  con  gli
stanziamenti della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e  del  sistema
agroalimentare" del bilancio di previsione 2016  -  2018,  annualita'
2016, 2017 e 2018 secondo la seguente articolazione per importi e per
anno: 
    anno 2016: 
      euro 850.000,00 Titolo 2 "Spese in conto capitale"; 
      euro 100.000,00 Titolo 1 "Spese correnti"; 
    anno 2017: 
      euro 900.000,00 Titolo 2 "Spese in conto capitale"; 
      euro 100.000,00 Titolo 1 "Spese correnti". 
    anno 2018: 
      euro 900.000,00 Titolo 2 "Spese in conto capitale"; 
      euro 100.000,00 Titolo 1 "Spese correnti".