Art. 10 
 
                   Autorizzazione indebitamento a 
                   copertura spese di investimento 
 
  1. Relativamente a ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017  e
2018,  del  bilancio  di  previsione  2016  -  2018,  la  Regione  e'
annualmente autorizzata a contrarre nuovo indebitamento  a  copertura
della  spesa  di  investimento  nei  limiti   del   proprio   plafond
disponibile cosi' come determinato dall'articolo 10, comma  3,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 243  (Disposizioni  per  l'attuazione  del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo  81,  sesto
comma, della Costituzione). 
  2. Il ricorso all'indebitamento nei limiti di cui al comma 1, e' in
ogni  caso  ammesso  anche  nell'ipotesi  in  cui  non   si   dovesse
perfezionare l'intesa tra la Regione e gli enti  locali  appartenenti
al territorio regionale.