Art. 10 Autorizzazione indebitamento a copertura spese di investimento 1. Relativamente a ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, del bilancio di previsione 2016 - 2018, la Regione e' annualmente autorizzata a contrarre nuovo indebitamento a copertura della spesa di investimento nei limiti del proprio plafond disponibile cosi' come determinato dall'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione). 2. Il ricorso all'indebitamento nei limiti di cui al comma 1, e' in ogni caso ammesso anche nell'ipotesi in cui non si dovesse perfezionare l'intesa tra la Regione e gli enti locali appartenenti al territorio regionale.