Art. 11 
 
               Programmazione regionale. Sostituzione 
                  dell'articolo 7 della l.r. 3/1994 
 
  1. L'articolo 7  della  legge  regionale  12  gennaio  1994,  n.  3
(Recepimento della Legge 11 febbraio  1992,  n.  157  "Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio"), e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  7  (Programmazione  regionale).  -  1.  Negli   atti   della
programmazione regionale di cui alla legge regionale 7 gennaio  2015,
n.  1  (Disposizioni  in  materia  di  programmazione   economica   e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche  alla
l.r. 20/2008) sono definiti gli obiettivi generali e le strategie  di
intervento  per  la  gestione   del   territorio   agricolo-forestale
destinato alla protezione della fauna e alla  caccia  programmata,  i
criteri e le modalita'  per  il  monitoraggio  della  fauna,  per  la
prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli  imprenditori
agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica  alle  produzioni
agricole e alle opere approntate sui fondi. 
  2. La  Giunta  regionale  provvede  annualmente  alla  ripartizione
finanziaria delle risorse disponibili come segue: 
    a) nella misura del 40 per cento per l'espletamento  dei  compiti
propri della Regione e per iniziative di interesse regionale; 
    b) nella misura del 20 per cento per contribuire al finanziamento
delle convenzioni previste dall' articolo 7,  comma  6,  della  legge
regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali  e
attuazione della legge 7  aprile  2014,  n.  56  "Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni". Modifiche alle leggi regionali  32/2002,  67/2003,  41/2005,
68/2011, 65/2014) per incentivare lo svolgimento  dei  compiti  della
polizia provinciale, da  ripartirsi  secondo  criteri  stabiliti  con
deliberazione della Giunta regionale. 
    c) nella misura  del  32  per  cento  per  la  prevenzione  e  il
risarcimento dei danni alle produzioni agricole; 
    d) nella misura dell'8 per  cento  a  favore  delle  associazioni
venatorie riconosciute  a  livello  nazionale  in  proporzione  della
rispettiva documentata consistenza associativa  a  livello  regionale
per le proprie attivita' e iniziative istituzionali. 
  3.  Sono  finalizzate  al  raggiungimento  delle  finalita'   della
presente legge tutte le risorse riscosse a titolo di  contributo  per
l'esercizio della caccia in mobilita' di cui all'articolo 13-ter e di
tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio.".