Art. 11 Programmazione regionale. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 3/1994 1. L'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Programmazione regionale). - 1. Negli atti della programmazione regionale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) sono definiti gli obiettivi generali e le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo-forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata, i criteri e le modalita' per il monitoraggio della fauna, per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui fondi. 2. La Giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione finanziaria delle risorse disponibili come segue: a) nella misura del 40 per cento per l'espletamento dei compiti propri della Regione e per iniziative di interesse regionale; b) nella misura del 20 per cento per contribuire al finanziamento delle convenzioni previste dall' articolo 7, comma 6, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) per incentivare lo svolgimento dei compiti della polizia provinciale, da ripartirsi secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. c) nella misura del 32 per cento per la prevenzione e il risarcimento dei danni alle produzioni agricole; d) nella misura dell'8 per cento a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale in proporzione della rispettiva documentata consistenza associativa a livello regionale per le proprie attivita' e iniziative istituzionali. 3. Sono finalizzate al raggiungimento delle finalita' della presente legge tutte le risorse riscosse a titolo di contributo per l'esercizio della caccia in mobilita' di cui all'articolo 13-ter e di tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio.".