Art. 12 
 
                     Accesso agli ATC. Modifiche 
                all'articolo 13-ter della l.r. 3/1994 
 
  1. Nel comma 3 dell'articolo 13-ter della l.r.  3/1994  le  parole:
"alla provincia e" sono soppresse. 
  2. Dopo il comma  4  dell'articolo  13-ter  della  l.r.  3/1994  e'
inserito il seguente: 
  "4-bis. Gli ATC versano alla Regione, entro il 31 ottobre  di  ogni
anno, il  10  per  cento  delle  entrate  derivanti  dalle  quote  di
iscrizione  per  contribuire  al  finanziamento   delle   convenzioni
previste dall'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 per incentivare
lo svolgimento dei compiti della polizia provinciale,  da  ripartirsi
secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.".