Art. 12 Accesso agli ATC. Modifiche all'articolo 13-ter della l.r. 3/1994 1. Nel comma 3 dell'articolo 13-ter della l.r. 3/1994 le parole: "alla provincia e" sono soppresse. 2. Dopo il comma 4 dell'articolo 13-ter della l.r. 3/1994 e' inserito il seguente: "4-bis. Gli ATC versano alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, il 10 per cento delle entrate derivanti dalle quote di iscrizione per contribuire al finanziamento delle convenzioni previste dall'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 per incentivare lo svolgimento dei compiti della polizia provinciale, da ripartirsi secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.".