Art. 14 Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 22/2015 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), e' inserito il seguente: "5-bis. In casi di indifferibilita' e urgenza a provvedere, connessi allo svolgimento di una funzione trasferita, la Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, puo' succedere in rapporti di durata in corso, in via anticipata e sostitutiva rispetto alla definizione dei successivi accordi di cui al comma 13. La presente disposizione si applica esclusivamente ai rapporti individuati con deliberazione della Giunta regionale, anche sulla base della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 4, e nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale.".