Art. 14 
Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi  e  passivi.
  Modifiche all'articolo 10 della l.r. 22/2015 
  1. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale  3  marzo
2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e  attuazione  della
legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle citta'  metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni  di  comuni".  Modifiche  alle
leggi regionali 32/2002,  67/2003,  41/2005,  68/2011,  65/2014),  e'
inserito il seguente: 
  "5-bis.  In  casi  di  indifferibilita'  e  urgenza  a  provvedere,
connessi allo svolgimento di una  funzione  trasferita,  la  Regione,
previa  deliberazione  della  Giunta  regionale,  puo'  succedere  in
rapporti di durata in corso, in via anticipata e sostitutiva rispetto
alla definizione dei successivi  accordi  di  cui  al  comma  13.  La
presente  disposizione  si   applica   esclusivamente   ai   rapporti
individuati con deliberazione della  Giunta  regionale,  anche  sulla
base della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 4,
e nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale.".