Art. 15 Riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo. Deroghe al subentro in contratti, convenzioni e altri atti 1. La Regione subentra, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in deroga alle disposizioni dell'articolo 10, commi 3 e 4, della l.r. 22/2015, nei contratti, nelle convenzioni e negli altri atti stipulati dalle province e dalla Citta' metropolitana di Firenze per le attivita' di polizia idraulica, di pronto intervento, di gestione e manutenzione delle opere idrauliche, di servizio di vigilanza e di piena, relativi alle funzioni di difesa del suolo. Detti atti proseguono fino alla scadenza stabilita; gli atti in scadenza prima del 30 giugno 2016 e quelli in scadenza al 31 dicembre 2015 sono prorogati fino al 30 giugno 2016, previo assenso del soggetto con cui e' stato stipulato l'atto. Le province e la Citta' metropolitana di Firenze trasmettono, entro tre giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, gli atti completi della quantificazione del costo delle prestazioni rese dai soggetti contraenti, della identificazione di detti soggetti e, se l'atto e' in scadenza prima del 30 giugno 2016, dell'eventuale assenso del contraente alla prosecuzione del rapporto con la Regione. Il subentro della Regione e' limitato agli atti espressamente indicati nella deliberazione della Giunta regionale e alle spese da sostenere dal 1° gennaio 2016; sono esclusi dalla successione della Regione i debiti e i crediti per le prestazioni oggetto di obbligazioni scadute al 31 dicembre 2015. Restano comunque nella competenza della provincia e della Citta' metropolitana di Firenze le controversie, attinenti agli atti di cui al presente articolo, originate da fatti antecedenti alla data del 1° gennaio 2016, e l'esecuzione delle relative sentenze, con riferimento agli eventuali effetti di natura finanziaria da esse derivanti. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della l.r. 22/2015.