Art. 15 
Riordino delle funzioni in materia di difesa del  suolo.  Deroghe  al
  subentro in contratti, convenzioni e altri atti 
  1. La Regione subentra, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in  deroga
alle disposizioni dell'articolo 10, commi 3 e 4, della l.r.  22/2015,
nei contratti, nelle convenzioni e negli altri atti  stipulati  dalle
province e dalla Citta' metropolitana di Firenze per le attivita'  di
polizia idraulica, di pronto intervento, di gestione  e  manutenzione
delle opere idrauliche, di servizio di vigilanza e di piena, relativi
alle funzioni di difesa del suolo. Detti atti  proseguono  fino  alla
scadenza stabilita; gli atti in scadenza prima del 30 giugno  2016  e
quelli in scadenza al 31 dicembre 2015  sono  prorogati  fino  al  30
giugno 2016, previo assenso del soggetto con cui e'  stato  stipulato
l'atto. Le province e la Citta' metropolitana di Firenze trasmettono,
entro tre giorni dall'entrata in vigore del  presente  articolo,  gli
atti completi della quantificazione del costo delle prestazioni  rese
dai soggetti contraenti, della identificazione di detti  soggetti  e,
se l'atto e' in scadenza prima del  30  giugno  2016,  dell'eventuale
assenso del contraente alla prosecuzione del rapporto con la Regione.
Il  subentro  della  Regione  e'  limitato  agli  atti  espressamente
indicati nella deliberazione della Giunta regionale e alle  spese  da
sostenere dal 1° gennaio 2016; sono esclusi dalla  successione  della
Regione  i  debiti  e  i  crediti  per  le  prestazioni  oggetto   di
obbligazioni scadute al 31  dicembre  2015.  Restano  comunque  nella
competenza della provincia e della Citta' metropolitana di Firenze le
controversie, attinenti  agli  atti  di  cui  al  presente  articolo,
originate da fatti antecedenti alla  data  del  1°  gennaio  2016,  e
l'esecuzione delle relative sentenze, con riferimento agli  eventuali
effetti di natura finanziaria  da  esse  derivanti.  Per  quanto  non
espressamente  previsto  dal  presente  articolo,  si  applicano   le
disposizioni dell'articolo 10 della l.r. 22/2015.