Art. 16 Disposizione finanziaria 1. Per le finalita' di cui all'articolo 10, comma 5 bis, della l.r. 22/2015, come modificato dalla presente legge, per l'anno 2016 si opera nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale relativamente all'esercizio della singola funzione, nonche' dell'importo massimo di euro 500.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti del bilancio di previsione 2016/2018, annualita' 2016. La Giunta regionale e' autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio tra la citata missione e programma di spesa e le missioni/programmi di spesa relativi alle funzioni trasferite, rispetto alle quali si renda necessario succedere in rapporti di durata in corso, secondo le modalita' stabilite nello stesso articolo 10, comma 5-bis, della l.r. 22/2015. 2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, per l'anno 2016 e' autorizzata la spesa massima di euro 3.000.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualita' 2016.