Art. 16 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 10, comma 5 bis, della l.r.
22/2015, come modificato dalla presente legge,  per  l'anno  2016  si
opera nei limiti delle risorse  disponibili  nel  bilancio  regionale
relativamente   all'esercizio   della   singola   funzione,   nonche'
dell'importo massimo di euro 500.000,00, cui si  fa  fronte  con  gli
stanziamenti della Missione 20 "Fondi ed  accantonamenti",  Programma
03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti del bilancio di previsione
2016/2018, annualita' 2016. La Giunta  regionale  e'  autorizzata  ad
effettuare  le  necessarie  variazioni  di  bilancio  tra  la  citata
missione e programma  di  spesa  e  le  missioni/programmi  di  spesa
relativi alle funzioni  trasferite,  rispetto  alle  quali  si  renda
necessario succedere in rapporti  di  durata  in  corso,  secondo  le
modalita' stabilite nello stesso articolo 10, comma 5-bis, della l.r.
22/2015. 
  2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, per l'anno
2016 e' autorizzata la spesa massima di euro 3.000.000,00 cui  si  fa
fronte con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile  e
tutela del territorio e  dell'ambiente",  Programma  01  "Difesa  del
suolo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione  2016  -
2018, annualita' 2016.