Art. 18 Interventi per il rilancio economico e culturale della citta' di Pisa 1. Ai fini del rilancio culturale ed economico della citta' di Pisa, la Giunta regionale e' autorizzata ad erogare contributi straordinari fino ad un massimo complessivo di euro 9.000.000,00 a favore dei seguenti soggetti: a) Comune di Pisa, fino ad un massimo di euro 5.000.000,00, per il completamento della "Cittadella galileiana" e il recupero e riqualificazione degli spazi pubblici; b) Universita' degli studi di Pisa, fino ad un massimo di euro 4.000.000,00, per i seguenti interventi: 1) realizzazione del Polo museale storico di ateneo presso l'Orto botanico; 2) consolidamento e riorganizzazione funzionale dell'edificio denominato "La Sapienza" per la riapertura al pubblico dei servizi in esso presenti. 2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1, e' subordinata alla stipula di accordi, anche di programma, con i soggetti pubblici coinvolti nella realizzazione degli interventi. 3. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2016, euro 2.000.000,00 per l'anno 2017 ed euro 2.500.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali", Programma 02 "Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016 - 2018. 4. All'onere della spesa di cui al comma 1, lettera b), pari ad euro 1.000.000,00 per l'anno 2016 ed euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali", Programma 02 "Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016 - 2018. 5. L'articolo 56 della l.r. 86/2014 e' abrogato.