Art. 19 Interventi sul porto di Piombino 1. La Regione Toscana concorre finanziariamente alla realizzazione degli interventi in attuazione del piano regolatore portuale del porto di Piombino, attraverso l'erogazione all'Autorita' portuale di Piombino di contributi straordinari, per un importo massimo di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2016 al 2035, per il concorso al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte della stessa Autorita' portuale, previa stipula di specifico accordo di programma, sulla base delle fasi di realizzazione degli interventi. 2. Nell'accordo di programma di cui al comma 1, sono definite, fra l'altro, le modalita' di assegnazione, erogazione e rendicontazione delle risorse e, in particolare, l'eventuale rideterminazione del contributo regionale a seguito di: a) aumento delle entrate proprie dell'Autorita' portuale di Piombino in conseguenza dell'entrata a regime degli investimenti realizzati; b) abbattimento dei costi di realizzazione degli investimenti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti. 3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa fino a un massimo di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilita'", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016 - 2018. 4. Agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 3.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2019 e fino al 2035, si provvede con legge di bilancio.