Art. 19 
 
                  Interventi sul porto di Piombino 
 
  1. La Regione Toscana concorre finanziariamente alla  realizzazione
degli interventi in attuazione  del  piano  regolatore  portuale  del
porto di Piombino, attraverso l'erogazione all'Autorita' portuale  di
Piombino di contributi straordinari, per un importo massimo  di  euro
3.000.000,00 per ciascuno  degli  anni  dal  2016  al  2035,  per  il
concorso al rimborso degli  oneri  di  ammortamento  derivanti  dalla
contrazione  di  finanziamenti  da  parte  della   stessa   Autorita'
portuale, previa stipula di specifico  accordo  di  programma,  sulla
base delle fasi di realizzazione degli interventi. 
  2. Nell'accordo di programma di cui al comma 1, sono definite,  fra
l'altro, le modalita' di assegnazione, erogazione  e  rendicontazione
delle risorse e, in  particolare,  l'eventuale  rideterminazione  del
contributo regionale a seguito di: 
    a) aumento  delle  entrate  proprie  dell'Autorita'  portuale  di
Piombino in conseguenza  dell'entrata  a  regime  degli  investimenti
realizzati; 
    b) abbattimento dei costi di realizzazione degli investimenti  in
sede di aggiudicazione dei relativi appalti. 
  3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, e' autorizzata
la spesa fino a un massimo di euro 3.000.000,00  per  ciascuno  degli
anni 2016, 2017 e 2018, cui si fa fronte con gli  stanziamenti  della
Missione 10  "Trasporti  e  diritto  alla  mobilita'",  Programma  03
"Trasporto per vie d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti"  del  bilancio
di previsione 2016 - 2018. 
  4. Agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo
di euro 3.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2019 e fino al 2035,
si provvede con legge di bilancio.