Art. 2 Limite al trattamento economico del personale pubblico 1. La Regione Toscana osserva il limite previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di limite al trattamento economico del personale pubblico e delle societa' partecipate, e di cumulo dei trattamenti economici e pensionistici a carico della finanza pubblica, effettuando le necessarie verifiche e apportando le eventuali riduzioni ai compensi erogati.