Art. 2 
 
                   Limite al trattamento economico 
                       del personale pubblico 
 
  1. La Regione Toscana osserva il limite previsto  dall'articolo  13
del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66  (Misure  urgenti  per  la
competitivita'   e   la   giustizia   sociale),    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,  n.  89,  in  materia  di
limite al  trattamento  economico  del  personale  pubblico  e  delle
societa'  partecipate,  e  di  cumulo  dei  trattamenti  economici  e
pensionistici  a  carico  della  finanza  pubblica,  effettuando   le
necessarie verifiche e apportando le eventuali riduzioni ai  compensi
erogati.