Art. 21 
 
       Sostegno all'assistenza legale per gli obbligazionisti 
          toscani danneggiati dalle recenti crisi bancarie 
 
  1. La Giunta regionale e' autorizzata a destinare la somma di  euro
200.000,00 per contributi  a  sostegno  dell'assistenza  legale  alle
persone  fisiche  residenti  in   Toscana   che   abbiano   contratto
obbligazioni e siano state danneggiate dalle situazioni di  crisi  in
cui sono  incorsi  gli  istituti  bancari  interessati  dal  riordino
operato con il decreto-legge 22 novembre 2015, n.  183  (Disposizioni
urgenti per il settore creditizio). 
  2. Per l'accesso al contributo e'  richiesto  un  valore  dell'ISEE
inferiore a euro 40.000,00. 
  3. Con deliberazione della Giunta regionale  sono  disciplinate  le
condizioni e le modalita' di erogazione  del  contributo  di  cui  al
comma 1. La  deliberazione  puo'  prevedere  che  il  contributo  sia
corrisposto anche in caso di assistenza legale  tramite  associazioni
di consumatori. 
  4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari  ad  euro  200.000,00
per l'anno 2016, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione  12
"Diritti  sociali,  politiche  sociali  e  famiglia",  Programma   05
"Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del  bilancio
di previsione 2016 - 2018, annualita' 2016.