Art. 21 Sostegno all'assistenza legale per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle recenti crisi bancarie 1. La Giunta regionale e' autorizzata a destinare la somma di euro 200.000,00 per contributi a sostegno dell'assistenza legale alle persone fisiche residenti in Toscana che abbiano contratto obbligazioni e siano state danneggiate dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato con il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 (Disposizioni urgenti per il settore creditizio). 2. Per l'accesso al contributo e' richiesto un valore dell'ISEE inferiore a euro 40.000,00. 3. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le condizioni e le modalita' di erogazione del contributo di cui al comma 1. La deliberazione puo' prevedere che il contributo sia corrisposto anche in caso di assistenza legale tramite associazioni di consumatori. 4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2016, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualita' 2016.