Art. 23 
 
                  Riduzione del personale e risorse 
                      fondo salario accessorio 
 
  1.  La  riduzione  di  personale  realizzata  in  applicazione  del
combinato disposto di cui all'articolo 33 del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni) e dell'articolo 2,  comma
11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95  (Disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
delle imprese del settore bancario), convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135;  secondo   quanto   previsto
dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101
(Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche  amministrazioni)  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,  n.  125,  non  produce
effetti, per l'anno 2015, sulla determinazione  dell'ammontare  delle
risorse destinate alle politiche di sviluppo delle  risorse  umane  e
alla produttivita', di  cui  ai  contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro (CCNL)  del  1°  aprile  1999  e  del  23  dicembre  1999,  da
effettuarsi a consuntivo nell'anno 2016.