Art. 23 Riduzione del personale e risorse fondo salario accessorio 1. La riduzione di personale realizzata in applicazione del combinato disposto di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) e dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, non produce effetti, per l'anno 2015, sulla determinazione dell'ammontare delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttivita', di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) del 1° aprile 1999 e del 23 dicembre 1999, da effettuarsi a consuntivo nell'anno 2016.