Art. 27 
 
                       Funzioni della Regione 
 
  1. Dal 1° gennaio 2016, la Regione assume le funzioni e  i  compiti
amministrativi relativi ai servizi per il  lavoro  e  alle  politiche
attive del lavoro e li esercita sulla base della convenzione  con  il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  stipulata   in
attuazione dell'articolo 11  del  decreto  legislativo  14  settembre
2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia
di  servizi  per  il  lavoro  e  di  politiche   attive,   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). 
  2. La Regione esercita le funzioni in materia di programmazione  di
politiche attive del lavoro e in particolare: 
    a)  identifica  la  strategia  regionale  per  l'occupazione,  in
coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'articolo 2
del d.lgs. 150/2015; 
    b) accredita gli enti  di  formazione,  nell'ambito  dei  criteri
definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 150/2015; 
    c) svolge interventi volti a  favorire  l'inserimento  lavorativo
delle persone con disabilita'. 
  3. Dal 1° gennaio 2016 le disposizioni  della  legge  regionale  26
luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana
in  materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,   formazione
professionale e lavoro), che attribuiscono alle province le  funzioni
in materia di mercato del lavoro e  di  politiche  del  lavoro  e  le
attivita' ad esse connesse si intendono riferite alla Regione. 
  4. La Regione ha la gestione operativa delle politiche attive e  la
responsabilita' dei centri per l'impiego. 
  5. La Regione, attraverso i centri per l'impiego, svolge  in  forma
integrata  le  attivita'  previste  dall'articolo  18   del   decreto
legislativo 150/2015, nei confronti dei disoccupati e dei  lavoratori
beneficiari di strumenti  di  sostegno  al  reddito  in  costanza  di
rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione. 
  6. La Regione individua misure di attivazione  dei  beneficiari  di
ammortizzatori sociali residenti nel territorio regionale,  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera b), e degli articoli 21 e  22  del
decreto legislativo 150/2015.