Art. 28 
 
          Convenzione per la gestione operativa dei servizi 
          per l'impiego e delle politiche attive del lavoro 
 
  1. In attuazione della convenzione di cui all'articolo 24, comma 1,
la Regione sottoscrive apposite convenzioni  con  le  province  e  la
Citta'  metropolitana  di  Firenze,  per  definire  le  modalita'  di
svolgimento delle attivita' connesse all'erogazione dei  servizi  per
l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro attraverso  il
ricorso all'avvalimento degli uffici e al comando di personale  delle
province e della Citta' metropolitana di Firenze  impiegato  a  tempo
determinato e indeterminato nei servizi per l'impiego,  ivi  compreso
il personale del collocamento  mirato,  appartenente  alla  qualifica
dirigenziale e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali
alla data del 1° gennaio 2016. 
  2. Le convenzioni di cui al comma 1, in particolare: 
    a) individuano il personale degli  uffici  in  avvalimento  e  il
personale in comando e disciplinano l'esercizio del potere  direttivo
e organizzativo da parte della Regione; 
    b) definiscono le modalita' di utilizzo delle sedi  degli  uffici
in avvalimento; 
    c) quantificano gli oneri derivanti dalla convenzione stessa. 
  3. Le convenzioni possono prevedere che  i  dirigenti  responsabili
degli uffici avvalsi assumano il  coordinamento  degli  uffici  delle
province confinanti e della Citta' metropolitana di Firenze, nei casi
in cui questi ultimi siano privi di un  dirigente  titolare.  Possono
altresi' prevedere che il dirigente  responsabile  di  una  provincia
assuma la responsabilita' di un ufficio  comune  costituito  da  piu'
province e dalla Citta' metropolitana di Firenze, di cui  la  Regione
si avvale per l'esercizio della funzione. 
  4.  Il  trattamento  economico,  ivi  compreso  quello  accessorio,
spettante al personale di cui al presente articolo, e' determinato ed
erogato  dall'ente  di   appartenenza.   Il   trattamento   economico
accessorio continua a gravare sui fondi per le politiche di  sviluppo
delle risorse umane e della produttivita' di cui ai  CCNL  1°  aprile
1999 e 23 dicembre 1999 costituiti presso ciascun  ente.  La  Regione
provvede al rimborso delle relative somme.