Art. 28 Convenzione per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro 1. In attuazione della convenzione di cui all'articolo 24, comma 1, la Regione sottoscrive apposite convenzioni con le province e la Citta' metropolitana di Firenze, per definire le modalita' di svolgimento delle attivita' connesse all'erogazione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro attraverso il ricorso all'avvalimento degli uffici e al comando di personale delle province e della Citta' metropolitana di Firenze impiegato a tempo determinato e indeterminato nei servizi per l'impiego, ivi compreso il personale del collocamento mirato, appartenente alla qualifica dirigenziale e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali alla data del 1° gennaio 2016. 2. Le convenzioni di cui al comma 1, in particolare: a) individuano il personale degli uffici in avvalimento e il personale in comando e disciplinano l'esercizio del potere direttivo e organizzativo da parte della Regione; b) definiscono le modalita' di utilizzo delle sedi degli uffici in avvalimento; c) quantificano gli oneri derivanti dalla convenzione stessa. 3. Le convenzioni possono prevedere che i dirigenti responsabili degli uffici avvalsi assumano il coordinamento degli uffici delle province confinanti e della Citta' metropolitana di Firenze, nei casi in cui questi ultimi siano privi di un dirigente titolare. Possono altresi' prevedere che il dirigente responsabile di una provincia assuma la responsabilita' di un ufficio comune costituito da piu' province e dalla Citta' metropolitana di Firenze, di cui la Regione si avvale per l'esercizio della funzione. 4. Il trattamento economico, ivi compreso quello accessorio, spettante al personale di cui al presente articolo, e' determinato ed erogato dall'ente di appartenenza. Il trattamento economico accessorio continua a gravare sui fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttivita' di cui ai CCNL 1° aprile 1999 e 23 dicembre 1999 costituiti presso ciascun ente. La Regione provvede al rimborso delle relative somme.