Art. 29 Sedi degli uffici in avvalimento 1. Gli oneri di gestione delle sedi delle province e della Citta' metropolitana di Firenze destinati all'esercizio delle funzioni di cui al presente capo sono assunti a carico della Regione a decorrere dalla data di avvalimento degli uffici. 2. Alla gestione delle sedi di cui al comma 1, continuano a provvedere le province e la Citta' metropolitana di Firenze, che assicurano l'espletamento di tutti i servizi relativi e a tale fine dispongono, ove necessario, la proroga dei contratti in essere fino al 31 dicembre 2018.