Art. 29 
 
                  Sedi degli uffici in avvalimento 
 
  1. Gli oneri di gestione delle sedi delle province e  della  Citta'
metropolitana di Firenze destinati all'esercizio  delle  funzioni  di
cui al presente capo sono assunti a carico della Regione a  decorrere
dalla data di avvalimento degli uffici. 
  2. Alla gestione delle  sedi  di  cui  al  comma  1,  continuano  a
provvedere le province e la  Citta'  metropolitana  di  Firenze,  che
assicurano l'espletamento di tutti i servizi relativi e a  tale  fine
dispongono, ove necessario, la proroga dei contratti in  essere  fino
al 31 dicembre 2018.