Art. 3 
Misure di contenimento della spesa per il personale delle  aziende  e
  degli enti del Servizio sanitario regionale 
  1. Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale  adottano
misure di riduzione delle spese, in  linea  con  le  previsioni  gia'
contenute nella legge regionale  27  dicembre  2012,  n.  81  (Misure
urgenti di razionalizzazione della spesa  sanitaria.  Modifiche  alla
l.r. 51/2009, alla l.r. 40/2005 e  alla  l.r.  8/2006),  nella  legge
regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014)
e nella legge regionale 29 dicembre 2014, n.  86  (Legge  finanziaria
per l'anno 2015) e, in particolare, procedono all'adozione di  misure
per il contenimento della spesa per il personale che, in  conformita'
a quanto sancito dall'articolo 2, comma 71, della  legge  3  dicembre
2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale  dello   Stato   "legge   finanziaria   2010"),   nonche'
dall'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98
(Disposizioni   urgenti   per   la   stabilizzazione    finanziaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 73, della legge
191/2009, siano idonee a garantire che la spesa stessa non superi,  a
livello di area vasta, il  corrispondente  ammontare  dell'anno  2004
diminuito dell'1,4 per cento. 
  2. Al fine di cui al comma 1, si considerano anche le spese per  il
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,  con  contratto
di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con
altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. 
  3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, le spese per il personale
sono considerate al netto: 
    a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati  relativi  ad  anni
precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 
    b) per  l'anno  2016,  delle  spese  derivanti  dai  rinnovi  dei
contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti  successivamente
all'anno 2004. 
  4. Sono comunque fatte salve, e sono escluse, sia per l'anno  2004,
sia per l'anno 2016, le spese di personale  totalmente  a  carico  di
finanziamenti comunitari o privati, nonche' le  spese  relative  alle
assunzioni a tempo  determinato  e  ai  contratti  di  collaborazione
coordinata e continuativa per l'attuazione  di  progetti  di  ricerca
finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della  disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421).