Art. 31 Norma finanziaria 1. Per l'attuazione del presente capo e' autorizzata per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, la spesa massima di euro 12.000.000,00, a titolo di concorso della Regione agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego, secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 24, comma 1. 2. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte per l'importo di euro 6.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 con gli stanziamenti della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti" e per l'importo di euro 6.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016 - 2018.