Art. 31 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Per l'attuazione del presente capo e' autorizzata  per  ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018, la spesa massima di euro 12.000.000,00,
a titolo di concorso della Regione agli oneri  di  funzionamento  dei
servizi per l'impiego, secondo quanto previsto dalla  convenzione  di
cui all'articolo 24, comma 1. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte per l'importo di euro
6.000.000,00 per ciascuno degli  anni  2016,  2017  e  2018  con  gli
stanziamenti  della  Missione  15  "Politiche  per  il  lavoro  e  la
formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo  del
mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti"  e  per  l'importo  di
euro 6.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018  con  gli
stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali  e  di
gestione",   Programma   03   "Gestione    economica,    finanziaria,
programmazione,  provveditorato",  Titolo  1  "Spese  correnti"   del
bilancio di previsione 2016 - 2018.