Art. 32 
 
               Disposizioni per lo sviluppo economico 
 
  1. Al fine di garantire adeguate ed omogenee condizioni di sviluppo
per le micro, piccole e medie imprese  turistico-ricreative  operanti
in ambiti demaniali marittimi, la Regione adotta apposite linee guida
per l'applicazione dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge  5
ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione  dei  canoni
relativi  a  concessioni   demaniali   marittime)   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. 
  2. Le linee guida sono adottate dalla Giunta regionale entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente  legge  e  costituiscono
direttive generali  per  l'esercizio  delle  funzioni  amministrative
trasferite ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della l.r. 88/1998.