Art. 32 Disposizioni per lo sviluppo economico 1. Al fine di garantire adeguate ed omogenee condizioni di sviluppo per le micro, piccole e medie imprese turistico-ricreative operanti in ambiti demaniali marittimi, la Regione adotta apposite linee guida per l'applicazione dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. 2. Le linee guida sono adottate dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e costituiscono direttive generali per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della l.r. 88/1998.