Art. 33 Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali: a) articolo 40, commi da 3 a 5, e l'articolo 41 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); b) articolo 29-bis della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008); c) legge regionale 14 settembre 2015, n. 66 (Disposizione per l'anno 2015 sul documento preliminare al bilancio e alla legge di stabilita'. Modifiche alla l.r. 1/2015).