Art. 33 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali: 
    a) articolo 40, commi da 3 a  5,  e  l'articolo  41  della  legge
regionale 14 ottobre 2014, n. 59 (Modifiche alla legge  regionale  26
luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana
in  materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,   formazione
professionale e lavoro); 
    b) articolo 29-bis della legge regionale 7  gennaio  2015,  n.  1
(Disposizioni in materia di programmazione  economica  e  finanziaria
regionale  e  relative  procedure  contabili.  Modifiche  alla   l.r.
20/2008); 
    c) legge regionale 14 settembre 2015,  n.  66  (Disposizione  per
l'anno 2015 sul documento preliminare al bilancio  e  alla  legge  di
stabilita'. Modifiche alla l.r. 1/2015).