Art. 34 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data
di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e  le
sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016. 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione. 
    Firenze, 28 dicembre 2015 
 
                                ROSSI 
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  nella
seduta del 21 dicembre 2015.