Art. 34 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione. Firenze, 28 dicembre 2015 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2015.