Art. 4 
 
                Budget economici per la farmaceutica 
                       e i dispositivi medici 
 
  1. Fermi restando i principi di cui  all'articolo  14  della  legge
regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011)
e all'articolo 124 della legge regionale  27  dicembre  2011,  n.  66
(Legge finanziaria per l'anno 2012),  tenuto  conto  delle  ulteriori
misure di razionalizzazione  del  settore,  adottate  sia  a  livello
locale, sia nazionale,  e  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla
normativa statale,  la  Giunta  regionale  definisce,  entro  novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente  legge,  l'obiettivo  di
contenimento  della  spesa  per  l'anno  2016  per  i  farmaci  e   i
dispositivi medici.