Art. 4 Budget economici per la farmaceutica e i dispositivi medici 1. Fermi restando i principi di cui all'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e all'articolo 124 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), tenuto conto delle ulteriori misure di razionalizzazione del settore, adottate sia a livello locale, sia nazionale, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, la Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'obiettivo di contenimento della spesa per l'anno 2016 per i farmaci e i dispositivi medici.