Art. 5 
 
                 Contributo a favore delle famiglie 
                      con figli minori disabili 
 
  1. La Regione, al fine di sostenere le famiglie con figli  disabili
minori di anni diciotto, istituisce  un  contributo  annuale  per  il
triennio 2016 - 2018 pari ad euro 700,00, a favore delle famiglie  in
possesso dei requisiti di cui al comma 4, per ogni minore disabile ed
in presenza di un'accertata sussistenza nel disabile della condizione
di handicap grave di cui all' articolo 3,  comma  3,  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,  l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate). 
  2. Ai fini dell'erogazione del  contributo  e'  considerato  minore
anche il figlio che compie il diciottesimo anno di eta' nell'anno  di
riferimento del contributo. 
  3. I contributi di cui al comma 1.  sono  concessi  dal  comune  di
residenza del richiedente a seguito di istanza presentata entro il 30
giugno di ciascun anno di riferimento del  contributo.  L'istanza  di
concessione del contributo e' presentata dalla madre o dal padre  del
minore disabile, o da chi esercita la patria potesta'.  I  contributi
concessi sono  comunicati  alla  Regione  che  provvede  ai  relativi
pagamenti. 
  4. Requisiti per la concessione del contributo sono i seguenti: 
    a) il genitore che presenta domanda deve far parte  del  medesimo
nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale e' richiesto
il contributo; 
    b) sia il genitore, sia il figlio minore disabile  devono  essere
residenti in Toscana, in modo  continuativo  da  almeno  ventiquattro
mesi, in strutture non  occupate  abusivamente,  dalla  data  del  1°
gennaio dell'anno di riferimento del contributo; 
    c) il genitore che presenta domanda e il figlio  minore  disabile
devono far parte di un nucleo  familiare  convivente  con  un  valore
dell'indicatore della situazione  economica  equivalente  (ISEE)  non
superiore ad euro 29.999,00; 
    d) il genitore che presenta la domanda non deve  avere  riportato
condanne con sentenza definitiva per reati di  associazione  di  tipo
mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra  utilita'  di
provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648-bis e  648-ter
del codice penale. 
  5. Le istanze di concessione dei benefici sono redatte secondo  uno
schema-tipo approvato con decreto del dirigente regionale  competente
per materia e sono corredate da  certificato  comprovante  l'handicap
grave di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  della  legge  104/1992  e
dall'attestazione  ISEE  aggiornata  in  corso   di   validita'.   La
modulistica e' pubblicata sul sito istituzionale della Regione. 
  6. Agli  oneri  di  cui  al  presente  articolo,  stimati  in  euro
1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016,  2017  e  2018  si  fa
fronte con gli  stanziamenti  della  Missione  12  "Diritti  sociali,
politiche sociali  e  famiglia",  Programma  05  "Interventi  per  le
famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione  2016
- 2018.